Confprofessioni mette in chiaro alcuni punti riguardanti le misure di detassazione degli studi professionali. È con la circolare 30 agosto 2012 che la Confederazione italiana delle libere professioni chiarisce che, a differenza del 2011, per il 2012 le agevolazioni fiscali sono previste entro il limite di 2.500 euro lordi (non più 6.000 come nell’anno precedente), solo per i titolari di reddito da lavoro dipendente lordo non superiore per l’anno 2011 a 30.000 euro (per l’anno precedente il limite era 40.000). La misura riguarda tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a prescindere dal contratto). Sono esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente: per esempio gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi a progetto. I datori di lavoro devono solo applicare il CCNL degli studi professionali.
Il regime di detassazione consente di assoggettare a un’imposta agevolata, integralmente sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%, gli emolumenti retributivi previsti da accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali e relativi a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, e collegati ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
L’agevolazione riguarda quindi i lavoratori dipendenti. Per quanto concerne l’applicazione della tassazione, i datori di lavoro non devono essere iscritti a una delle associazioni firmatarie del contratto di secondo livello, ma solo applicare il CCNL degli studi professionali.
Confprofessioni ricorda anche che con l’emanazione del Dpcm del 26 marzo 2012 (pubblicato in G.U. n. 125 in data 30 maggio 2012), il Governo ha avviato il regime di detassazione per il 2012.
L’articolo 26 del d.l. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011 e l’articolo 33 comma 12,13 e 14 della Legge n. 183/2011 hanno prorogato per l’anno corrente il regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali avente aliquota del 10% (introdotto inizialmente dal d.l. 93/2008).
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