La nuova regolazione dell’affidamento diretto e delle procedure sotto-soglia contenute nell’articolo 50 del d.lgs. 36/2023 raccoglie quanto già inquadrato dal d.l. 77/2021 convertito con la legge 108/2021 ma aggiunge alcuni elementi utili a restituire un po’ di chiarezza che, si spera, possa costituire per i tecnici e per chi controlla il loro operato, a vantaggio di una maggiore fluidità delle procedure, ancora oggi, notevolmente ritardate dal male endemico della sindrome della firma.
Le nuove soglie dei contratti pubblici, definite dall’articolo 14 del d.lgs. 36/2023, dal 1° gennaio 2024 sono state modificate dai Regolamenti UE n. 2495 – 2496 – 2497 – 2510 del 15/1/2023 sulla base, in sintesi, di nuovi importi che fissano a:
- 143.000 euro la soglia per forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura aggiudicati da autorità governative centrali;
- 221.000 euro la soglia per forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura aggiudicati da amministrazioni sub-centrali;
- 5.538.000 euro la soglia per appalti di lavori pubblici.
Restano escluse dall’applicazione del nuovo codice le procedure (art. 14, commi 9 e 10 del d.lgs. 36/2023) per i servizi di importo inferiore a 80 mila euro e per i lavori quelle di importo inferiore a 1 milione di euro.
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Indice
L’affidamento diretto
Nell’ambito delle procedure sotto-soglia, l’affidamento diretto è regolato dall’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 36/2023 che prescrivono le modalità di svolgimento sia per i lavori che per i servizi e forniture riportate di seguito:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
Alcune osservazioni sul contenuto e le conseguenze di quanto indicato:
- nel caso della lettera b) afferente ai servizi e forniture che includono anche quelli di ingegneria e architettura viene specificato in modo espresso quanto già consolidato da anni nella giurisprudenza ovvero che nel caso di affidamento diretto, ora sotto i 143.000 euro, si può procedere anche senza consultazione di più operatori economici; elemento che sebbene molte stazioni appaltanti insistano in ridondanti richieste di preventivi, è pienamente conforme alla norma e alla specificità dell’affidamento diretto che assume connotazione di incarico fiduciario per le motivazioni, indicate nella relativa determina, che consentono di conferire un incarico ad uno specifico tecnico sulla base delle competenze accertate;
- ipotetico obbligo di utilizzo del Mepa per il conferimento di incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura; anche in questo senso la giurisprudenza ha dato delle indicazioni molto puntuali in merito alle funzioni esclusive di questo tipo di attività che … “costituiscono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate” (ex multis (TAR Lombardia n.1919/2019 – TAR Puglia n. 1482/2020) in quanto si tratta di professioni esclusive per competenze, titoli di studio, esperienze e responsabilità acquisita tali da consentire, al di sotto della soglia indicata, la loro attivazione diretta per lo svolgimento dell’incarico previsto (le motivazioni da inserire in determina sono legate a: convenienza economica, certezza dei tempi, esperienza matura dal soggetto);
- sempre in materia di procedure relative agli incarichi professionali affidati ad operatori iscritti ai relativi albi delle stazioni appaltanti, nell’ambito dei lavori pubblici, (il Parere 1041 del 12/7/2021) rileva il mancato riferimento all’obbligatorietà che costringerebbe tutte le stazioni appaltanti ad utilizzare il Mepa per l’affidamento di un incarico a dei professionisti esterni. In assenza di un obbligo espresso, che confliggerebbe con la natura stessa di tali prestazioni che rientrano nell’ambito ordinistico di professioni specifiche, lo stato normativo attuale consente di effettuare la ricerca di tali figure in tutti gli ambiti relativi;
- gli affidamenti diretti, in ragione della loro specificità di assegnazioni fiduciarie, gestiti all’interno di un sistema che preveda un’organizzazione interna adeguata della stazione appaltante (organizzata secondo elenchi predisposti di professionisti e operatori – per il reperimento di figure professionali finalizzate allo svolgimento di particolari compiti legati agli interventi programmati, con riferimento ai CPV delle singole attività e ai criteri di scelta), possono rappresentare un’opportunità di accelerazione delle tempistiche di attuazione e una crescita della qualità del prodotto finito;
- l’individuazione degli operatori da consultare (affidamento diretto) o da invitare (procedure negoziate) può essere svolta anche attraverso indagini di mercato (che possono essere finalizzate alla ulteriore costituzione di elenchi degli operatori delle singole stazioni appaltanti) con le modalità previste dall’articolo 2 dell’allegato II.1 al d.lgs. 36/2023;
- l’applicazione della rotazione che costituisce un principio di garanzia finalizzato ad evitare il consolidamento di rendite di posizione tra i soggetti in rapporto con le stazioni appaltanti. L’applicazione di questo principio tende a limitare/impedire l’affidamento di contratti ad un numero ristretto e ripetitivo di operatori (evitare il riaffidamento di contratti sempre agli stessi soggetti con il conseguente consolidamento di una condizione di favore non conforme ai principi comunitari di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione; tale obiettivo deve essere raggiunto con modalità operative specifiche da applicare durante la preparazione delle procedure di affidamento e che riguardano soprattutto la prescrizione e l’applicazione del principio di esclusione del precedente affidatario e degli altri concorrenti invitati alla gara espletata precedente a quella da avviare – questa prescrizione nelle procedure sotto-soglia e nel caso di affidamenti che interessino lo stesso settore merceologico di forniture o categorie di opere o settore di servizi.
Gli affidamenti sotto-soglia
Gli affidamenti sotto-soglia, regolati principalmente dagli articoli 48 e successivi del d.lgs. 36/2023, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture assumono una configurazione semplificata in considerazione della minore rilevanza economica sulla base della quale è possibile individuare le modalità di espletamento degli affidamenti che sono indicate nella tabella seguente:
AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (articolo 50, d.lgs. 36/2023) | ||
Attività/Funzioni | Adempimenti | Riferimento normativo |
Affidamento di lavori inferiori a 150.000 euro | Affidamento diretto senza valutazione di preventivi (opportuna una dettagliata motivazione sulla determina a contrarre) con applicazione del criterio di rotazione | art. 50, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023 |
Affidamento di servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 143.000 euro | Affidamento diretto anche senza valutazione di preventivi (opportuna una dettagliata motivazione sulla determina a contrarre) con applicazione del criterio di rotazione | art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 |
Affidamento di servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria con importo pari o superiore a 143.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea | Affidamento con procedura negoziata senza bando a 5 operatori economici con applicazione del criterio di rotazione | art. 50, comma 1, lettera e) del d.lgs. 36/2023 |
Affidamento di lavori per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro | Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori economici con applicazione del criterio di rotazione | art. 50, comma 1, lettera c) del d.lgs. 36/2023 |
Affidamento di lavori per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 10 operatori economici con applicazione del criterio di rotazione | art. 50, comma 1, lettera d) del d.lgs. 36/2023 |
Indicazioni operative per gli affidamenti sotto-soglia 1) restano per gli affidamenti sotto-soglia le condizionalità prescritte: – dall’articolo 1, comma 3 del d.lgs. 36/2023 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità); – dall’articolo 49 del d.lgs. 36/2023 (principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti); – dall’art. 14, comma 9, lettera a) del d.lgs. 36/2023 (artificioso frazionamento in lotti); 2) nelle procedure negoziate l’individuazione degli operatori economici avviene sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (sempre nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti); 3) l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 4) per l’affidamento delle procedure sotto-soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 5) per affidamenti diretti inferiori ai 5.000 euro è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione; 6) possibilità di reinvito del contraente uscente nei casi indicati all’articolo 49, comma 4 del d.lgs. 36/2023. | art. 1, comma 3, art. 49, art. 14, comma 9 del d.lgs. 36/2023 |
Per gli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.lgs. 36/2023 (relativi alle procedure negoziate), le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.
Nel caso dei servizi di ingegneria e di architettura, per i quali il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diventa obbligatorio solo per gli importi pari o superiori a 143.000 euro, si ricorda l’obbligo di applicazione dei minimi tariffari, previsti dalla legge 49/2023, sulla base del d.M. 17/6/2016 (con l’applicazione – per la progettazione – delle aliquote riportate dall’Allegato I.13 al d.lgs. 36/2023), in attesa dell’emanazione delle nuove Tariffe. La mancata applicazione di quanto disposto dalla legge 49/2023 determina la nullità delle procedure e dei contratti sottoscritti.
Novità e condizionalità degli affidamenti sotto-soglia: fase di affidamento
Ferma restando la possibilità di deroghe puntualmente motivate (assenza di alternative, qualità di lavori già svolti, competitività del prezzo) negli appalti sotto soglia è obbligatoria l’applicazione della verifica del principio di rotazione di cui all’articolo 49 del d.lgs. 36/2023 per il quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, o nello stesso settore di servizi.
Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.lgs. 36/2023 (procedure negoziate), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è comunque consentito derogare dal principio di rotazione.
Anche per gli affidamenti sotto-soglia, come disposto dall’articolo 14, comma 9, lettera a) del d.lgs. 36/2023, non può essere utilizzata la suddivisione in lotti relativi alle stesse categorie o settori merceologici, per eludere le soglie di rilevanza europea.
Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110 del d.lgs. 36/2023, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L’esclusione automatica delle offerte anomale non si applica agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 36/2023 (affidamenti diretti).
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