Torniamo ad occuparci del regime di IVA agevolata applicabile nel settore dell’edilizia, focalizzando la nostra attenzione ai posti auto. Spesso giungono in Redazione richieste di chiarimento su quale aliquota applicare, per cui abbiamo girato la domanda a Lisa De Simone, la nostra esperta che ha curato l’ebook sulla applicazione dell’IVA agevolata in edilizia.
Uno dei quesiti riguarda l’acquisto contemporaneo di due box auto direttamente dal costruttore. Successivamente, essendo i due posti contigui, si procede a lavoro per unificarli. Quale aliquota IVA è applicabile a questo genere di operazione?
“Nel caso delle pertinenze”, spiega De Simone, “è ammessa l’agevolazione prima casa per una sola pertinenza per ciascuna categoria (C/2, C/6 o C/7, ossia solai, cantine, box, posti auto)”. Quindi, se oltre all’appartamento si acquistano due box solo uno di questi può godere del beneficio. Per poter ottenere l’IVA al 4% sull’acquisto è necessario che il costruttore provveda all’unificazione dei locali, sia fisicamente che catastalmente, prima della vendita.
Un altro quesito interessante riguarda l’acquisto di un box auto da un costruttore che ha fatto lavori di ristrutturazione per trasformare un locale garage in 23 box. In questo caso, ci si chiede, si ha diritto alle detrazioni per ristrutturazione (il bonus fiscale del 50% per il recupero edilizio) o solo all’IVA al 4% per l’acquisto della pertinenza?
Anche in questo caso la spiegazione di Lisa De Simone è chiarissima: “L’acquisto di un box di pertinenza dell’abitazione principale consente di usufruire dell’IVA al 4% in tutti i casi in cui non si possiedano altri box”.
Ma si può sfruttare anche la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni recentemente prorogata fino al 31 dicembre 2016 con la Manovra finanziaria? “La risposta è negativa”, ci dice De Simone. “Non si tratta infatti di nuova costruzione né di interventi di restauro e risanamento conservativo che ricadono tra quelli che godono dell’agevolazione e per i quali è previsto il pagamento di oneri concessori, non essendoci stato neppure cambio di destinazione d’uso del locale. La semplice suddivisione degli spazi interni tramite la realizzazione di nuovi muri, infatti, ricade tra gli interventi di manutenzione straordinaria”.
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