Abuso edilizio, ANAC: privato cittadino può accedere agli atti di accertamento

L’Autorità risponde fornendo indicazioni sulla gestione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, su quello di accesso agli atti ex l. n. 241/1990

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L’ANAC si è espressa, attraverso un parere, sull’accesso agli atti di un procedimento per l’accertamento di un abuso edilizio. L’Autorità ha fornito alcune indicazioni in merito pur sottolineando che in casi di questo tipo “i quesiti posti attengono alla discrezionalità delle scelte spettanti all’amministrazione comunale“.

Oggetto del parere è la possibilità di accedere, o meno, agli atti da parte del privato che segnala la presenza di un abuso. Per l’Autorità la segnalazione presentata dal privato rappresenta un’impulso all’azione procedimentale del Comune, il quale interviene nell’esercizio di un pubblico interesse.

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Andiamo allora ad analizzare il quesito posto all’ANAC e la relativa risposta.

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Il quesito

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di un Comune chiede un parere all’ANAC in merito all’accesso agli atti di un procedimento per l’accertamento di un abuso edilizio.

L’Autorità risponde fornendo indicazioni di massima sulla gestione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, su quello di accesso agli atti ex l. n. 241/1990.

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ANAC: il cittadino deve essere messo al corrente

Si legge nel documento che l’esponente pur non assumendo il ruolo di “parte” del procedimento, in quanto non titolare di una situazione giuridicamente rilevante, in qualità di cittadino avrà diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal soggetto pubblico, nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa.

Pertanto gli esiti del procedimento potranno essere resi noti nell’ambito degli obblighi di
pubblicazione.

ANAC poi precisa che in ogni caso il privato potrà:

  • proporre istanza di accesso civico semplice. La norma impone la pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi d’indirizzo politico e dai dirigenti esclusivamente in forma di elenchi. Ciò non toglie che gli enti, nell’ambito della propria discrezionalità e al fine di implementare la trasparenza delle attività, possano decidere di pubblicare i provvedimenti in forma integrale, sebbene debitamente omissati nel rispetto della disciplina della privacy;
  • proporre istanza di accesso civico generalizzato che differisce dall’accesso civico semplice in quanto non limitato a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ed improntato alla più ampia conoscibilità, incontrando come unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni;
  • proporre istanza di accesso documentale, ma in tal caso il privato che chieda di conoscere un atto amministrativo deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

L’Autorità sottolinea, inoltre, che l’ente dovrà motivare le valutazioni svolte e le ragioni di un eventuale rigetto dell’istanza, riconducibili alla mancanza dei presupposti normativi (ad esempio, assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, indisponibilità del documento richiesto, ecc.) ed anche all’eventuale esistenza di uno o più limiti (previsti dall’art. 24 l. n. 241/1990).

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Redazione Tecnica

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