In materia di abusi edilizi si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 23994/2011, confermando che l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione di un immobile, insieme alla determinazione delle modalità relative alla stessa, spetta al Pubblico Ministero e non al Giudice dell’esecuzione, il quale potrà essere adito dal P.M., dal condannato, dalla parte civile o da coloro che abbiano interesse solo per la risoluzione di controversie insorte nel corso dell’attuazione della misura ripritinatoria.
Abusi edilizi, l’ordinanza di demolizione spetta solo al P.M.
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