In materia di abusi edilizi si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 23994/2011, confermando che l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione di un immobile, insieme alla determinazione delle modalità relative alla stessa, spetta al Pubblico Ministero e non al Giudice dell’esecuzione, il quale potrà essere adito dal P.M., dal condannato, dalla parte civile o da coloro che abbiano interesse solo per la risoluzione di controversie insorte nel corso dell’attuazione della misura ripritinatoria.
Abusi edilizi, l’ordinanza di demolizione spetta solo al P.M.
Leggi anche
Climatizzatori sul torrino scale: quando il condomino non può installarli
Una sentenza del Tribunale di Trapani ricorda che il torrino scale non coincide con il lastrico sola…
Giuseppe Bordolli
12/08/26
Stato legittimo dell’immobile: cosa vale come prova e cosa no
Dal valore dell’ultimo titolo edilizio alle pratiche irreperibili, passando per agibilità, catasto, …
Alessio Viti
04/08/26
Sanatoria sulle parti comuni: serve l’assenso del condominio?
Partendo dal caso di un intervento che interessava un muro condominiale, il TAR Lombardia ribadisce …
Mario Petrulli
30/07/26
Stato legittimo degli immobili: luci e ombre a due anni dal Salva Casa
Il titolo edilizio in sanatoria attribuisce pieno stato legittimo all’immobile oppure no? Un’analisi…
Andrea Ferruti
29/07/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento