Non sfugge all’ordine di demolizione nemmeno un’opera abusiva acquisita dal demanio comunale: lo conferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 247/ 2020.
L’interessato aveva motivato a suo favore il caso affermando che l’immobile non era stato demolito per cause che non dipendevano da una sua cattiva volontà quanto dal mutato stato giuridico dell’ immobile, dato che il Comune nel frattempo se ne era appropriato.
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I giudici avevano deciso che la pena avrebbe dovuto ad ogni modo essere eseguita, fondando la propria scelta sull’inerzia del costruttore che nel caso di specie, aveva omesso di dare corso all’esecuzione del provvedimento di demolizione.
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In seguito l’immobile era stato acquisito dal demanio comunale sulla base di un espresso provvedimento dell’ente pubblico che ne disponeva l’esproprio.
Quando si può conservare l’immobile?
Come ormai risaputo, l’ordine di demolizione di un immobile abusivo è un provvedimento contenuto nella sentenza di condanna o emesso da parte dell’amministrazione; contiene l’obbligo di dare corso all’eliminazione dell’immobile, riportando luoghi e manufatto stesso alle condizioni antecedenti alla costruzione e dell’abuso.
Esistono però casi in cui l’esecuzione del provvedimento può rivelarsi non adatta, ad esempio quando in seguito vengono emessi provvedimenti amministrativi contrastanti con la precedente disposizione: in tal caso l’immobile potrà essere conservato.
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