Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale indicati dall’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 costituisce condizione indispensabile, per le imprese esecutrici di lavori (di importo pari o superiore a 150.000 euro), ai fini del conseguimento della qualificazione.
Come prescritto dall’articolo 84, comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016, tra i requisiti tecnico-organizzativi per la qualificazione SOA rientrano i Certificati di Esecuzione dei Lavori rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti (gli Organismi di attestazione acquisiscono tali certificati unicamente dall’Osservatorio cui sono trasmessi dalle stesse stazioni appaltanti).
Certificato di esecuzione dei lavori: il rilascio
Fermo restando il fatto che il rilascio del Certificato di esecuzione dei lavori (C.E.L) prescinde dagli esiti del collaudo in quanto si riferisce esclusivamente alla condizione che i lavori siano stati eseguiti correttamente e in conformità al progetto e al contratto, l’impresa esecutrice presenta una richiesta formale alla stazione appaltante per il rilascio del C.E.L. (ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016); a questo proposito va, comunque, ricordato che per il conseguimento della qualificazione il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
Ai fini del rilascio del C.E.L gli Operatori Economici che ne chiedono l’emissione devono individuare:
– il nominativo esatto RUP;
– l’esatto indirizzo PEC dell’Amministrazione di riferimento;
– il codice CIG relativo all’appalto di riferimento;
– la richiesta, che deve formulata su carta intestata e non solo in formato testo.
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L’emissione del C.E.L deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta presentata da parte dell’impresa esecutrice e la stazione appaltante, nella persona del Rup, rilascia all’impresa richiedente una copia del C.E.L. emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.
In caso di mancato rilascio del Certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante l’ANAC non può sostituirsi in questa funzione ma attiva le procedure sanzionatorie nei confronti della stazione appaltante e del Rup previste dall’articolo 213, comma 9 del d.lgs. 50/2016.
In materia di Accordi Quadro, l’ANAC specifica che all’impresa esecutrice di più contratti eseguiti in attuazione di un accordo quadro deve essere rilasciato un C.E.L. per ogni singolo contratto eseguito, all’interno del quale il RUP dovrà indicare l’importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione svolta. In pratica va rilasciato un C.E.L. per ogni CIG derivato acquisito, il quale corrisponde ad ogni singola adesione nell’ambito dell’Accordo Quadro (indipendentemente dal numero degli ordini di intervento effettuati).
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Certificato di esecuzione dei lavori per gli appalti
Nelle sue raccomandazioni l’ANAC fa presente che, nell’ambito di un appalto di opere che comprende anche una serie di servizi e forniture, può essere rilasciato un C.E.L. dove sia specificata la natura delle lavorazioni e le relative categorie includendo anche, oltre alle opere eseguite, i servizi e le forniture realizzati e i conseguenti valori economici corrispondenti a ciascun ambito.
Rilascio e gestione del C.E.L: quali altre problematiche?
Di seguito una serie di risposte sintetiche relative a questioni ricorrenti:
– non è possibile emettere un C.E.L. con l’indicazione delle categorie difformi da quelle indicate negli atti di gara (articolo 86, comma 5 del d.lgs. 50/2016);
– il subappaltatore potrà richiedere l’emissione del C.E.L. che avverrà sempre nei confronti dell’appaltatore e riporterà l’indicazione delle lavorazioni eseguite in subappalto. In sostanza, il C.E.L. avrà il medesimo contenuto, indipendentemente dal fatto che la richiesta di emissione avvenga da parte dell’appaltatore o del subappaltatore;
– nel caso che il Rup originario sia cessato dall’incarico, è necessario inoltrare la richiesta di emissione del C.E.L. al RUP subentrante responsabile dell’intervento al momento della richiesta;
– in merito alla qualificazione di esecutori riguardanti i beni culturali tutelati, l’articolo 11, comma 6 del d.M. MIBACT 254/2017 stabilisce che ”al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 84, comma 7, lettera b) , del codice dei contratti pubblici, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti” quindi le Soprintendenze competenti sono tenute ad apporre il visto di competenza, fatta salva la sussistenza di eventuali condizioni ostative, da specificare nel dettaglio;
– ai fini del rilascio del C.E.L., secondo quanto disposto dal relativo Manuale, in materia di dimostrazione dei requisiti, per quanto riguarda l’idoneità tecnica è specificato che l’impresa richiedente fornisca anche i certificati di esecuzione rilasciati da committenti privati.
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