L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta n.4 all’interpello del 18 settembre 2018, ha affermato che l’Iva agevolata al 10% si applica alla realizzazione di edifici “Tupini” anche per attività di agriturismo. La risposta è arrivata in seguito alla richiesta di un imprenditore agricolo che aveva domandato all’Agenzia se fosse applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10% alle spese di costruzione dei due appartamenti destinati ai fini agrituristici, del locale a destinazione agricola e dell’appartamento prima casa.
Nella fattispecie, l’imprenditore agricolo è il proprietario del terreno in questione, sul quale vorrebbe realizzare i tre appartamenti. Tutto il fabbricato, costruito in zona agricola, avrà destinazione agrituristica per 10 anni, mentre gli appartamenti verranno identificati nel catasto come A/2 (abitazioni) e il deposito agricolo come D/10 (immobile strumentale).
Iva agevolata al 10%, cosa sono gli edifici Tupini
Gli edifici Tupini, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, sono i fabbricati (non di lusso) che includono le abitazioni, i negozi e gli uffici in grado di rispettare i requisiti stabiliti dalla Legge 408/1949 (“legge Tupini”). Le Entrate hanno poi spiegato l’applicabilità dell’Iva agevolata al 10%, richiamando:
– La circolare ministeriale 1/1994, attraverso cui era stato già spiegato che, nonostante la norma di legge non si riferisca esplicitamente alle prestazioni di appalto che hanno come oggetto la costruzione di interi “edifici Tupini” rese nei confronti di committenti che non li realizzano per la successiva vendita, l’aliquota ridotta vada in ogni caso applicata anche alla costruzione di questi edifici.
– La risoluzione 8/E del 14 gennaio 2014 che prevede l’applicazione dell’aliquota al 10% per l’appalto relativo alla realizzazione di complessi destinati a residenze turistico-alberghiere nei quali gli edifici erano formati da unità accatastate in A/2 e da locali in aree condominiali accatastati nella categoria D/2.
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Iva agevolata 10%, come ripartire spese di costruzione
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese di costruzione vanno ripartite secondo la reale destinazione di ogni unità immobiliare. Perciò, quelle ricondotte ai due appartamenti per attività agrituristica, saranno conteggiate nell’ambito dell’attività d’impresa, quelle relative al locale seminterrato, saranno destinate all’attività agricola, mentre quelle indispensabili per la realizzazione dell’appartamento, saranno attribuite alla sfera privata dell’istante. Inoltre, viene accolta l’istanza del contribuente di adoperare un criterio di ripartizione incentrato sulle quote millesimali.
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