Si avvisa il lettore che, per economicità di spazio concessomi, si rimanderanno le definizioni direttamente agli articoli corrispondenti al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81; pertanto, si forniranno solo le informazioni necessarie di come “agiscono” le varie figure che compongono l’organigramma della sicurezza.
Molte volte, consultando un qualsiasi testo sulla materia, c’imbattiamo in acronimi come DL, RSPP, ASPP, RLS, MC, etc., ma chi sono questi soggetti celati dietro queste sigle? Le “figure nascoste” sono i cd. attori della sicurezza, ovvero coloro che contribuiscono, ognuno per la loro parte, all’attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro che illustreremo in maniera completa e sintetica, cercando di essere il più possibile esaustivi.
Le figure dell’organigramma della sicurezza
Com’è noto, l’organigramma in un’azienda viene in ausilio per cogliere le differenze e le competenze di ogni suo componente. Nel nostro caso il deus ex machina dell’apparato sicurezza è, senza ombra di dubbio, il Datore di Lavoro (di seguito DL).
Al DL fanno capo tutte le responsabilità per il buon andamento di un’azienda sia da punto di vista gestionale e di spesa sia sotto il profilo della sicurezza. Infatti, uno dei compiti del DL è la scelta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP) nonché la valutazione di tutti i rischi dell’azienda, con la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR); questi compiti del DL sono indelegabili (ex art.17 D.L.vo cit.), il che vuol dire che ci saranno anche compiti delegabili che sono infatti esplicitati nell’art.18 D.L.vo cit.. Ma perché indelegabilità e delegabilità nei compiti?
L’indelegabilità nasce perché, la scelta del RSPP da parte del DL, è una manifestazione della fiducia riposta nei confronti di un soggetto qualificato al quale il DL dovrà far riferimento per risolvere tutti i problemi che si presenteranno in azienda e, per converso, un competente e corretto RSPP dovrà segnalare tutte le “disfunzioni aziendali” per risolvere, con il DL, le criticità che emergeranno.
Altrettanto indelegabile per il DL sarà la valutazione di tutti i rischi nei luoghi di lavoro con la redazione del relativo DVR; infatti, in caso di un’eventuale errata stima di tali rischi, il DL ne sarà direttamente responsabile, sia penalmente sia civilmente.
Per quanto attiene alla delegabilità è sufficiente leggere, con la dovuta attenzione l’art.18 del D.L.vo 81/2008, dove rinveniamo molte azioni di cui ne riportiamo, a titolo di esempio, quella di cui all’art.18, n.1, lett.b, ovvero la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza operata dai Dirigenti.
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Il Dirigente e il Preposto
Infatti, la figura del Dirigente, secondo la definizione del Testo Unico sulla Sicurezza è quella di una persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del DL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Essi hanno un’elevata qualificazione professionale e gli sono demandati compiti di organizzazione.
Nel Dirigente rinveniamo la cd. posizione di garanzia trasferitagli dal DL espressamente accettata dalla figura in argomento. Tale posizione di garanzia fa diventare i Dirigenti “garanti” e titolari dell’obbligo giuridico di impedire eventi lesivi in danno dei lavoratori; in pratica i Dirigenti sono “l’occhio del Datore di Lavoro” in un determinato sito produttivo.
Si rammenta che, sia il DL sia i Dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento di vari obblighi relativi a vari soggetti (preposti, lavoratori, etc.).
Per quanto attiene al Preposto, invece, esso è un soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (ex art.19 D.L.vo cit.). Egli ha una responsabilità maggiore rispetto gli altri dipendenti, a lui si fa riferimento soprattutto per compiti inerenti alla vigilanza e al coordinamento sull’intero gruppo.
In relazione al RSPP, questa è una persona designata dal DL, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il RSPP coordina il SPP i cui compiti principali (v.art. 33, D.L.vo cit.) sono quelli dell’individuazione dei fattori di rischio e, in collaborazione con il DL e MC, quello della valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza, della salubrità degli ambienti di lavoro nonchè l’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione, l’informazione e la formazione e la riunione periodica annuale (ex art.35 D.L.vo cit.). In una parola, il RSPP deve “mantenere” i luoghi di lavoro il quanto più possibile sicuri per l’espletamento dell’attività lavorativa del prestatore di lavoro.
L’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione
L’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito ASPP) è una figura incaricata dal DL, a cui risponde circa il proprio operato. Egli è appositamente formato per coadiuvare il RSPP, ma nulla toglie affinchè questo possa operare più attivamente conservando sempre la propria competenza ma, allo stesso tempo, dando un contributo maggiore in relazione alla sua capacità tecnica nei confronti di coloro che compongono il SPP come previsto dalla normativa vigente.
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Il Medico Competente
Anche il Medico Competente (di seguito MC), come tutte le altre figure è molto particolare perché fa da “elemento di raccordo” con le altre. Infatti, il suo compito è quello dell’identificazione della patologie afferenti al lavoratore.
Inoltre, il MC effettua la sorveglianza sanitaria in relazione alle varie problematiche di salute dei lavoratori promuovendo un’opera di prevenzione che permette di limitare le conseguenze che potrebbero incidere sulla salute del prestatore di lavoro esprimendo, quando occorre, il cd. giudizio di idoneità alla mansione specifica. Lo stesso visita, congiuntamente al RSPP, gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che ha comportato l’esposizione a tali agenti, e altre incombenze riportate dall’art.25 nel Testo Unico.
È opportuno ricordare che, per essere MC, oltre al prescritto corso di laurea in medicina e chirurgia, è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: “(omissis)…….a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; ….(omissis)….d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale….(omissis)…” (v. art. 38 D.L.vo cit.).
I Responsabili dei lavoratori per la Sicurezza
Anche i Responsabili dei lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), sono inseriti nell’organigramma. Essi, per svolgere le loro funzioni, devono essere eletti e formati in relazione al numero di lavoratori presenti in azienda, nella misura minima di un rappresentante se nell’azienda ovvero nell’unità produttiva sono occupati sino a 200 lavoratori, nella misura di tre da 201 a 1.000 lavoratori occupati e nella misura di sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (art. 47, n. 7, D.L.vo cit.). Il RLS, tra le sue attribuzioni (v. art. 50, D.L.vo cit.), può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 e partecipa alla riunione periodica, di cui all’articolo 35 D.L.vo cit..
Esaminando l’intero organigramma della sicurezza troviamo, ovviamente, il lavoratore, che svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un DL pubblico o privato e i cui obblighi sono riassunti nell’art.20 D.L.vo cit..
Nel tempo, si è assistito al passaggio da un sistema verticistico, nel quale il lavoratore era un semplice esecutore passivo, a un modello di gestione della sicurezza più partecipato e globale, nel quale il lavoratore collabora e partecipa attivamente al raggiungimento dell’obiettivo prevenzionale. Il lavoratore, diviene titolare del dovere di osservare le regole in tema di sicurezza, di utilizzare correttamente i macchinari, di usare i dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) e di segnalare ogni anomalia inerente alla sua attività lavorativa al preposto o al dirigente.
Tuttavia, nonostante i numerosi obblighi previsti a suo carico, il lavoratore rimane essenzialmente un creditore di sicurezza in quanto, il debito di sicurezza che grava su di lui, è direttamente proporzionato al dovere del datore di lavoro di fornire una formazione, un’informazione e un addestramento adeguati alle mansioni.
A titolo di esempio, riportiamo due degli obblighi tratti dal sopracitato art.20 D.L.vo cit., ovvero quello di contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Le Squadre Antincendio e Primo Soccorso
Da ultimo, ma non meno importanti sono le Squadre Antincendio e Primo Soccorso. Infatti, le squadre antincendio sono composte da lavoratori formati con un apposito corso (ex art. 43, D.L.vo cit.), in base al rischio d’azienda, generalmente erogato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l’altro, quello di primo soccorso, dal Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana.
Si tratta solitamente di soggetti scelti e più adatti a gestire situazioni delicate e di pericolo che possono rifiutare l’incarico solo in presenza di impedimenti documentati, che ne comportino l’esenzione.
In conclusione, l’argomentazione sulle figure della sicurezza è stata operata secondo un criterio didattico, orientato a fissare le competenze di ciascuna, dando l’opportunità al lettore di approfondire l’argomento d’interesse.
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