Ecobonus: nuovi chiarimenti sulla cessione del credito

I contenuti e i testi delle circolari dell’Agenzia delle Entrate 7/E e 11/E (appena uscita) che chiariscono la cessione del credito d’imposta corrispondente all’Ecobonus.

Aggiornamento del 22 maggio 2018: L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare – la numero 11/E – per fare ulteriore chiarezza sulla cessione dell’Ecobonus, quindi del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica.

Questo meccanismo, lo ricordiamo, è stato introdotto inizialmente per favorire i condòmini incapienti, che altrimenti non avrebbero potuto partecipare alla riqualificazione delle parti comuni condominiale, ma è poi stato esteso anche agli interventi sulle singole unità immobiliari.

La Circolare 11/E, firmata il 18 maggio 2018, schematizza in una tabella gli interventi per cui si può usufruire dell’Ecobonus, l’aliquota di detrazione e i cessionari ammessi:

interventi e cessione ecobonus

I soggetti privati a cui il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale può essere ceduto devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La Circolare mette nero su bianco quali sono. Leggi il testo integrale qui.

La Circolare spiega inoltre che la cessione del credito deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente.

4 maggio 2018: Per l’Ecobonus, detrazione del 65% sugli interventi di efficienza energetica, la Circolare n. 7/E effettua alcuni nuovi chiarimenti, soprattutto sul calcolo dell’ammontare di spesa massima agevolabile in caso di lavori in condominio e sulla possibilità di cessione del credito di detrazione.

Ecobonus: i chiarimenti della Circolare 7/E

Va detto che la Circolare n. 7/E è riferita al 2017 e non tiene conto delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2018 che ha esteso la possibilità di cedere l’Ecobonus anche in caso di interventi energetici eseguiti in singole unità immobiliari e non solo per quelli realizzati su parti comuni condominiali, come era invece previsto prima della Legge di Bilancio 2018.

Ricordiamo inoltre che per gli interventi condominiali, la detrazione spetta fino al 31 dicembre 2021 e in base a una percentuale pari non al 65% ma al 70% o al 75%, in base al tipo di intervento energetico realizzato. Detto questo, vediamo cosa precisa la Circolare 7/E.

Anche per l’Ecobonus, l’eventuale cessione del credito d’imposta deve riguardare l’intera detrazione e non solo le rate residue di detrazione non utilizzata.

Il limite di spesa agevolata dei 40.000 euro deve poi riferirsi a ciascuna unità immobiliare di cui si compone il condominio e a ognuna delle pertinenze. La Circolare fa un esempio chiaro: se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 40.000 euro x 8 unità, cioè 320.000 euro, da distribuire tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.

Circolare 7/E: i chiarimenti sul Sismabonus

La mancanza di un intervento di prassi che trattasse il Sismabonus bloccava gli interventi, anche a causa della rigidità di alcuni uffici locali. Adesso, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 34/E/2018, ha reso concreta la possibilità di usare la detrazione. Finalmente. Novità anche nella Circolare 7/E, una vera guida alle detrazioni. Leggi tutto l’articolo.

Redazione Tecnica

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