Nel contesto degli appalti pubblici, il tema dell’affidamento diretto rappresenta un punto cruciale per comprendere i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione e le relative contestazioni da parte degli operatori economici esclusi.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il Parere di Precontenzioso n. 410 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti che delineano i confini tra affidamento diretto e gara pubblica.
Il Parere di Precontenzioso n. 410 del 2024 fornisce chiarimenti importanti sull’applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 in materia di affidamenti diretti. La richiesta di più preventivi non trasforma la procedura in una gara pubblica, lasciando all’amministrazione ampi margini di discrezionalità nella scelta dell’operatore economico.
Gli operatori esclusi non hanno diritto a contestare la decisione, a meno che non si verifichino violazioni gravi della normativa o dei principi di trasparenza. Questo parere rafforza il ruolo centrale della stazione appaltante nella gestione degli affidamenti diretti, sottolineando che tali procedure devono comunque rispettare criteri di correttezza e proporzionalità, pur senza i vincoli stringenti delle gare formali.
Analizziamo di seguito il chiarimento dell’ANAC.
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Indice
Discrezionalità nell’affidamento diretto
Quando un’amministrazione pubblica opta per un affidamento diretto, essa gode di ampia discrezionalità nella scelta dell’operatore economico. L’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, consente infatti l’affidamento diretto per servizi e forniture sotto la soglia di 140 mila euro, anche senza consultare più operatori economici.
Tuttavia, spesso le stazioni appaltanti scelgono di richiedere preventivi da più imprese, pur rimanendo nell’ambito dell’affidamento diretto. Questo meccanismo, sebbene non obbligatorio, risponde all’esigenza di trasparenza e comparazione.
L’ANAC, con il Parere, ha confermato che l’acquisizione di una pluralità di preventivi non trasforma la procedura di affidamento diretto in una gara formale. Ciò significa che l’amministrazione conserva il pieno potere decisionale nella scelta dell’operatore economico, anche se ha richiesto più preventivi.
Criteri di selezione e contestazioni degli operatori
Il caso in esame riguardava la procedura avviata dal Comune di Dipignano per l’affidamento diretto di servizi di postalizzazione, riscossione e imbustamento relativi ai tributi locali, per un importo complessivo di 140 mila euro. La stazione appaltante ha deciso di confrontare i preventivi tramite la piattaforma MEPA, ma un’impresa ha contestato l’esito della procedura, sostenendo irregolarità nell’affidamento a favore di un’altra ditta.
Secondo ANAC, la richiesta di più preventivi e l’indicazione di criteri di selezione non abilitano gli operatori economici esclusi a contestare la decisione della stazione appaltante in merito alla rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze. L’affidamento diretto non si configura come una procedura di gara, pertanto non vi è obbligo di pubblicare graduatorie, punteggi o altre classifiche di merito, salvo il rispetto dei termini fissati per la presentazione dei preventivi.
Il ruolo della discrezionalità amministrativa
Nel parere ANAC si sottolinea la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuare le modalità di documentazione delle esperienze idonee per l’affidamento. Il Vademecum sugli affidamenti diretti dell’ANAC evidenzia come tale discrezionalità si estenda anche alla valutazione delle esperienze pregresse, che non devono necessariamente essere identiche all’oggetto dell’appalto, purché siano ritenute sufficienti a garantire l’esecuzione del contratto.
Nel caso specifico, la stazione appaltante ha valutato attentamente i preventivi presentati entro i termini stabiliti, riservandosi il diritto di scegliere l’operatore più idoneo sulla base di criteri discrezionali, senza che ciò determinasse violazioni di legge.
Le doglianze degli operatori esclusi
Un altro punto centrale del parere riguarda le lamentele degli operatori economici esclusi, che non possono impugnare la decisione della stazione appaltante per supposte irregolarità procedurali. L’ANAC ha chiarito che, trattandosi di un affidamento diretto, non vi era alcun titolo per considerare leso l’interesse dell’impresa esclusa. La contestazione di uno degli operatori economici è stata ritenuta priva di fondamento, poiché non vi era stata alcuna procedura negoziata né violazioni sostanziali della normativa.
In particolare, l’impresa lamentava la carenza di pubblicità e trasparenza nell’affidamento, ma l’ANAC ha confermato che, essendo un affidamento diretto, non erano necessari ulteriori obblighi pubblicitari. La pubblicazione sull’albo pretorio della stazione appaltante era sufficiente a garantire la regolarità del procedimento.
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