Autorizzazione paesaggistica semplificata: ecco le istruzioni applicative

Le spiegazioni dei possibili problemi sull’articolato, sulla procedura e sulle singole voci degli allegati del decreto sulla nuova autorizzazione paesaggistica

Il d.P.R. n. 31/2017 è in vigore dal 6 aprile e tratta gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata. Il Ministero dei beni culturali ha pubblicato sul suo sito la circolare n. 42 del 21 luglio 2017 applicativa del d.P.R, che fornisce una serie di chiarimenti sulle problematiche sull’applicazione del regolamento n. 31/2017: i profili problematici inerenti l’articolato, quelli sulla procedura e quelli sulle singole voci degli allegati. Il 26 aprile il Mibact aveva pubblicato anche la circolare n. 15/2017, una prima informativa (non chiarissima in realtà…) delle nuove disposizioni.

Autorizzazione paesaggistica semplificata: i punti salienti

Riassumendo velocemente, la nuova normativa divide gli interventi in due grandi categorie: 31 fattispecie (previste dall’Allegato A) esclusi dalla procedura di autorizzazione paesaggistica e 42 fattispecie “di lieve entità” (previste dall’Allegato B) per cui è prevista una procedura semplificata. Clicca qui per sapere quali sono gli interventi esclusi e quelli semplificati.

Dal punto di vista della realizzazione concreta della richiesta, il comma 1 del d.P.R. specifica che la relazione paesaggistica deve: 1) indicare i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area; 2) descrivere lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento; 3) attestare la conformità del progetto alle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici ove esistenti; 4) descrivere la compatibilità del progetto con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento; 5) indicare le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Per saperne di più leggi Autorizzazione paesaggistica semplificata, come fare la richiesta.

Particolare attenzione meritano i profili di diritto intertemporale relativamente alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, cioè al 6 aprile (di questo tema il Ministero trattava anche nella Circolare 15/2017). Per quanto riguarda i procedimenti pendenti trova applicazione il principio generale tempus regit actum, per il quale ogni atto deve uniformarsi alla disciplina in vigore al momento in cui viene adottato. Leggi di più su questo principio applicato alla nuova autorizzazione paesaggistica semplificata.

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Redazione Tecnica

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