La seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 20713 del 4 settembre 2017, fa chiarezza sulla comunione parziale dei proprietari dell’ascensore in condominio.
Ricordando che le spese di installazione ex novo di un ascensore in condominio, a differenza di quelle relative alla manutenzione o ricostruzione di un ascensore già esistente, vanno ripartite proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino, ai sensi dell’art. 1123 del Codice Civile (“Ripartizione delle spese”, e non dell’art. 1124 c.c. “Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori”), l’ordinanza chiarisce che l’installazione costituisce un’innovazione “che può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’art 1136 c.c., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini”. In questo caso, l’ascensore diventa un impianto di proprietà comune.
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Se invece l’intervento non viene approvato in assemblea può essere comunque eseguito, ma a cura e spese dei soli condomini favorevoli (con i limiti di cui all’art. 1102 c.c., “Uso della cosa comune”). L’ascensore realizzato non rientrerà nella proprietà comune di tutti i condomini, appartenendo in proprietà solo a chi abbia contribuito economicamente all’intervento.
Questo dà luogo, nel condominio, a una situazione di comunione parziale dei proprietari dell’ascensore, “comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi”. È infatti prevista la possibilità di subentro, e quindi di “partecipare successivamente all’innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell’opera”. Il subentro è possibile, ovviamente, solamente pagando pro quota le spese relative all’esecuzione, aggiornate al valore attuale, e quelle di manutenzione e cura dell’opera.
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