Terre e rocce da scavo, quando e come è possibile riutilizzarle

Quando e a quali condizioni si possono riutilizzare le terre e rocce da scavo, invece di smaltirle? Ecco cosa dice il nuovo decreto in vigore dal 22 agosto

Prima del Dpr 120, in vigore dal 22 agosto, le posizioni degli operatori e degli enti erano piuttosto “conservative”, perché c’era il rischio di fare confusione tra terreni contaminati destinati a smaltimento e quelli non contaminati riutilizzabili: almeno fino alla conclusione della procedura di bonifica molti enti ha vietato la nuova pratica. Solo alcuni enti hanno tentato di incentivare un maggior riutilizzo del terreno scavato.

Il Dpr 120 uniforma la disciplina sulle terre e rocce da scavo: riutilizzare terreno non contaminato scavato in siti sottoposti a bonifica ai sensi del Dlgs 152/2006 è possibile. Il Dpr 120 impone però delle condizioni. L’articolo 12 riguarda i grandi cantieri in VIA o in AIA. Gli articoli 25 e 26 rigurdano tutti gli altri cantieri.

Scarica qui il testo del decreto pubblicato in GU

In generale, il nuovo decreto prevede:
tempi certi di risposta per le analisi delle amministrazioni,
deregolamentazioni per il trasporto dei materiali,
aggiustamenti per gli inerti,
chiarimenti sulle definizioni,
chiarimenti sulla regolamentazione dei depositi intermedi dei materiali,
riviste le procedure per le aree sottoposte a bonifica.

Decreto terre e rocce da scavo: articolo 12

Nei grandi cantieri in VIA o in AIA (articolo 12 del Dpr 120/2017) per verificare i requisiti di qualità ambientale del terreno scavato e redarre il piano di utilizzo, l’operatore deve chiedere ad Arpa la convalida dei valori dei terreni da riutilizzare per verificare (ai sensi del Dlgs 152/2006) che vengano rispettate le Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) con riferimento sia al sito di produzione sia a quello di destinazione. L’Arpa deve dare risposta al massimo entro 60 giorni. La verifica della doppia conformità sia del sito di produzione, sia del sito di destinazione dei terreni scavati impone una forte restrizione alla possibilità di riusare i terreni scavati.

Decreto terre e rocce da scavo: articoli 25 e 26

È possibile riutilizzare i terreni provenienti da un sito in bonifica solo dopo il completamento della caratterizzazione, previa esecuzione di indagini mirate. Secondo l’articolo 25 possono essere programmate attività di scavo solo in siti sotto bonifica che siano già stati caratterizzati. Oltre alle indagini di caratterizzazione, devono essere condotte anche indagini di dettaglio (che completano la caratterizzazione)  concordate con Arpa. Gli scavi non devono creare pregiudizio agli interventi che hanno lo scopo di contenere o gestire la contaminazione. Se durante gli scavi edilizi si accertassero nuove contaminazioni, devono essere gestite con procedura di bonifica e non con la disciplina su terre e rocce da scavo.

L’articolo 26 del decreto sulle terre e rocce da scavo consente di riutilizzare il terreno scavato nel sito in bonifica se sono rispettate le Csc applicabili alla specifica destinazione d’uso del sito. È ammesso anche il riutilizzo in sito del terreno scavato conforme alle Concentrazioni soglie di rischio (Csr) determinate con l’analisi di rischio e non alle Csc, solo se il riutilizzo viene valutato in occasione dell’analisi e limitato all’interno delle medesime aree sottoposte ad analisi.

Terre e rocce da scavo

Dopo il successo riscosso dalle precedenti edizioni, questo manuale vuole confermarsi quale principale riferimento tecnico nel panorama editoriale nel campo delle terre e rocce da scavo. Il testo non solo espone le procedure dettate dal nuovissimo regolamento in materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017), ma fornisce ul- teriori elementi di conoscenza sull’intera filiera di settore: macchine per il movimento terra, pianificazione degli scavi, recuperi ambientali di aree estrattive e caratteristiche prestazionali dei materiali da scavo per l’utilizzo nelle opere edili e civili. Il manuale è arricchito anche dalla modulistica di riferimento e dalla principale normativa pertinente in campo ambientale, con commenti originali e aggiornati alla luce delle considerazioni e delle riflessioni che muovono dalla lettura delle nuove norme. Il testo si propone come utile strumento operativo per il consulente ambientale, il tecnico dell’edilizia e delle opere civili, le imprese di smaltimento nonché per gli organi e gli enti di controllo.   Roberto Pizzi, Geologo, Master in ingegneria ed economia dell’ambiente e del territorio e in ingegneria dell’impresa, vanta una qualificata esperienza nel campo delle tematiche ambientali. Componente di numerose commissioni e comitati tecnico scientifici di livello nazionale nonché autore di pubblicazioni e articoli sulla gestione dei rifiuti, si è occupato tra l’altro di emergenze ambientali e bonifiche di siti inquinati, in particolare di quelle in Campania e nel Lazio, della gestione delle macerie e delle terre e rocce da scavo del post sisma aquilano del 2009 e di recuperi ambientali di cave attive e dismesse. È co-inventore di un innovativo sistema per il disin- quinamento multimateriale in ambiente acquatico, brevettato anche a livello internazionale. www.trsconsultants.net  / info@trsconsultants.net

Roberto Pizzi | 2017 Maggioli Editore

29.00 €  27.55 €

Ti potrebbe interessare anche

Gestione terre e rocce da scavo, nuovo regolamento semplificato: silenzio-assenso dopo 90 gg

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento