Per poter fruire della detrazione è necessario che i lavori siano finiti su tutto il fabbricato e che sia stata presentata al Comune, da parte dell’impresa, la Comunicazione di fine lavori. L’ha chiarito il viceministro all’Economia e Finanze, Luigi Casero, durante un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera.
Il dubbio che ha fatto nascere l’interrogazione era il seguente. Sembra che alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate abbiano contestato la detrazione fiscale per alcuni immobili perchè la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie può essere riconosciuta soltanto alla fine dei lavori dell’intero fabbricato. Ma la guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie specifica che per ottenere la detrazione fiscale occorre che l’immobile sia assegnato entro 18 mesi dalla comunicazione di fine lavori e che la detrazione è legata alla singola unità immobiliare. Poi, nella circolare del 4 aprile 2017 n. 7, le Entrate dicono che si può ottenere la detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato (a partire tuttavia dall’anno in cui i lavori sono finiti).
Luigi Casero fa presente che l’articolo 16-bis, comma 3 del Decreto 917/1986 (TUIR) prevede che la detrazione prevista dal comma 1 per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetti anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori all’assegnazione dell’immobile.
Inoltre, le circolari n. 15/2003 e n. 7/2017 precisano che la detrazione per la ristrutturazione è riconosciuta per l’acquisto di unità abitative collocate in immobili interamente ristrutturati, mentre non lo è per i lavori di recupero del patrimonio edilizio riguardanti le singole unità immobiliari. La Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che ciascun acquirente, fermo restando che i lavori di ristrutturazione dell’intero edificio devono essere effettuati entro i termini previsti dalla norma, può beneficiare della detrazione in relazione al proprio acquisto o assegnazione a prescindere dal fatto che siano o meno cedute le altre unità immobiliari che compongono il fabbricato”. La circolare n.7 stabilisce che “è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato ma, in tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati”.
Quindi, deve esserci devono essere finiti i lavori sull’intero fabbricato e deve essere stata presentata al Comune la Comunicazione di fine lavori.
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