Il progettista che sceglie di usare materiali e prodotti da costruzione non conformi al Regolamento UE 305/2011 potrà essere sanzionato e rischiare anche l’arresto: è la novità più importante dello schema di decreto sulle condizioni per la distribuzione dei prodotti da costruzione, approvato settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri.
All’inizio il decreto concentrava quasi tutti gli adempimenti sul fabbricante. La Commissione Territorio del Senato aveva chiesto l’inserimento dei progettisiti tra i responsabili: il Governo ha accolto la richiesta.
Prodotti da costruzione: le sanzioni per i progettisti
Il Governo ha accolto anche le modifiche chieste dalla Commissione sulla rimodulazione delle sanzioni penali previste legate al livello di responsabilità di ogni operatore coinvolto. Mentre prima il direttore lavori, il costruttore e il collaudatore rischiavano l’arresto sino a sei mesi se utilizzavano prodotti non conformi non destinati a uso strutturale o antincendio, con il nuovo decreto la pena è più leggera con una sanzione.
Un nuovo comma all’articolo 20 stabilisce che il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi al regolamento UE debba essere punito con una sanzione da 2.000 a 12.000 euro. E se la prescrizione non conforme riguarda prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, la sanzione si alza (da 5.000 euro a 25.000 euro) e il professionista dovrà essere punito con l’arresto.
Prodotti da costruzione: quando un progettista può essere arrestato?
Fino a sei mesi di carcere sono previsti solo se il progettista utilizza prodotti non conformi per uso strutturale o antincendio.
Decreto Prodotti da costruzione: altre cose da sapere
Lo schema di decreto sui prodotti da costruzione semplifica il quadro normativo per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Vengono migliorate trasparenza ed efficacia delle misure esistenti. Le normative vengono armonizzate, con il recepimento del Regolamento UE 305/2011.
Vengono disciplinati gli adempimenti per chi produce, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA). Viene istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti ed è prevista la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) che assicuri la piena integrazione delle funzioni legate al rilascio dell’ETA.
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