Con la sentenza 7943/2017, la Corte di Cassazione ha chiarito come, in caso di abuso edilizio accertato, l’ordine di demolizione si applichi, oltre che sull’esecutore, anche su tutti i soggetti titolari di diritti reali (proprietà, superficie, usufrutto, ecc.) sull’area di sedime occupata dall’opera abusiva o sul bene, anche se totalmente estranei all’abuso.
Nel testo si legge infatti che “l’ordine di demolizione rappresenta una sanzione amministrativa da eseguire nei confronti di tutti i soggetti in rapporto con il bene e che vantano su di esso un diritto reale di godimento, anche se estranei alla commissione del reato”.
Nel caso in questione, a nulla è valso il ricorso dei comproprietari del terreno su cui era stato edificato, senza permesso di costruire, un fabbricato di tre piani fuori terra (e porzione di un quarto piano fuori terra), con strutture portanti in cemento armato, pilastri, travi e un solaio in cemento armato e laterizi. La loro estraneità alla costruzione del fabbricato abusivo (non essendo loro esecutori materiali del manufatto, né committenti), e quindi alla commissione del reato, non è bastata a fermare l’ordine di demolizione.
Ordine di demolizione che, tra l’altro, non aveva i presupposti per essere revocato o sospeso anche per l’assenza di uno strumento urbanistico generale che avrebbe legittimato l’edificabilità dei manufatti oggetto dell’ordine di ripristino.
A far luce sull’argomento, circa tre anni fa, era stata la II Sezione del Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli (sentenza n. 5567, del 5 dicembre 2013), che aveva stabilito che l’ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata anche nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, in considerazione del fatto che l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l’adozione dell’ordinanza, di carattere ripristinatorio, non richiede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato. Approfondisci leggendo l’articolo Demolizione opera abusiva, ordinanza al responsabile dell’abuso o al proprietario attuale?
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