Rinnovabili negli edifici (d.lgs. 28/2011 e UNI/TS 11300): da gennaio 2018 si cambia

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Di recente stiamo assistendo a un nuovo interesse per le fonti rinnovabili di energia. Sarà perché l’obiettivo di copertura del 20 % dei consumi da rinnovabili previsto a livello europeo per il 2020 è sempre più vicino, sarà perché gli incentivi (detrazioni fiscali e conto termico) sostengono anche le tecnologie che sfruttano le fonti pulite oppure perché gli obblighi legislativi, fissati dal d.lgs. 28/2011, sono diventati sempre più restrittivi nel corso degli anni.

A partire dal 1° gennaio 2018, inoltre, l’obbligo sancito dal d.lgs. 28/2011, di una copertura del 35% dei consumi di energia primaria per usi termici da fonti rinnovabili, diverrà pari al 50%.

Non è certo la prima volta che in Italia si parla di rinnovabili. Già negli anni ’90 (con la legge 10/91) si prescriveva che per gli edifici pubblici venisse valutata la fattibilità tecnica ed economica di utilizzo delle fonti rinnovabili nei soli edifici pubblici.

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La normativa (d.lgs. 192/2005 e d.lgs. 28/2011)

Negli anni 2000 (con il d.lgs. 192/2005) l’obbligatorietà è estesa a tutti gli edifici (pubblici e privati), non è più ammessa deroga nel caso di non fattibilità economica e viene fissato un obiettivo quantitativo: la copertura del 50% dei consumi di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria.

Con il d.lgs. 28/2011 l’obbligatorietà di copertura non solo viene estesa a tutti gli usi termici (riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento) ma interessa anche la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; in caso di mancata fattibilità tecnica è necessario ridurre il consumo di energia primaria dell’edificio oltre i limiti di legge fissati dai decreti 26 giugno 2015. È necessario quindi conoscere nel dettaglio quali siano gli obblighi, quando debbano essere rispettati e come possano essere raggiunti i limiti prestazionali richiesti, che sono oggi davvero sfidanti.

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La normativa tecnica (UNI/TS 11300)

In parallelo anche la normativa tecnica di calcolo ha fatto notevoli passi in avanti con la pubblicazione delle norme UNI/TS 11300-4 (che tratta i metodi di calcolo delle tecnologie che utilizzano le fonti pulite) e UNI/TS 11300-5 (che chiarisce i concetti di fonti rinnovabili e non). Diverse sono le tecnologie che vengono analizzate (solare termico, fotovoltaico, generatori a biomassa e pompe di calore), numerosi sono i dati di input che devono essere raccolti per la valutazione della prestazione energetica e altrettanti sono gli output che vanno analizzati per verificare il soddisfacimento dei limiti di legge e per eseguire ottimizzazioni.

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Conclusioni

L’edilizia è un mondo di prototipi: in relazione alle diverse destinazioni d’uso e caratteristiche degli edifici può essere più o meno oneroso raggiungere i limiti di legge e esistono tecnologie più o meno adatte a soddisfare le prescrizioni. Possono però essere definite delle linee guida abbastanza generali che consentono di identificare le strategie di uso delle rinnovabili in relazione al tipo di edificio e al clima.

Il volume da me scritto, Fonti rinnovabili negli edifici: requisiti di legge e metodi di calcolo, analizza tutti questi temi e si configura come una guida per i professionisti che operano nel settore dell’efficienza energetica degli edifici (ingegneri, architetti, geometri e periti) nei diversi step della progettazione, al fine di raggiungere i requisiti minimi di legge, conseguire classi pregevoli nel sistema di certificazione energetica in vigore ed ottenere gli incentivi disponibili.

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