Salva-Casa in Gazzetta: le novità su VEPA e pergole bioclimatiche

Con la conversione si sono avute alcune modifiche nelle norme dedicate all’attività edilizia libera e nello specifico, in relazione ai luoghi di installazione delle VE.PA. e alle pergole bioclimatiche. Vediamo quali sono

Mario Petrulli 29/07/24
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Il decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 in pari data, è stato convertito con la Legge 24 luglio 2024, n. 105, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio.

Durante l’iter di conversione si sono avute alcune modifiche nelle norme dedicate all’attività edilizia libera e nello specifico, in relazione ai luoghi di installazione delle VE.PA. e alle pergole bioclimatiche.

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Indice

Le novità in materia di VE.PA.

Con la Legge n. 142/2022, introduttiva della lett. b-bis* al comma 1 dell’art. 6 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), si prevedeva l’installazione delle VE.PA. sui balconi aggettanti dal corpo dell’edificio*e sulle logge rientranti all’interno dell’edificio*(ma non su quelle esterne, secondo la giurisprudenza*).

Successivamente, il decreto legge n. 69/2024, nella sua versione originaria, aggiungeva anche i porticati* rientrati nell’edificio; adesso, con la conversione, si precisa che restano esclusi i porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico (ipotesi spesso riscontrabili nei centri storici) o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche. E la motivazione è facilmente intuibile: realizzare una VE.PA. in un porticato oggetto di pubblico passaggio determinerebbe un ostacolo al passaggio stesso.

Le novità in materia di pergole bioclimatiche

In sede di conversione è stata inserita, quale ulteriore ipotesi di attività edilizia libera ex art. 6 del Testo Unico Edilizia, anche la tenda a pergola bioclimatica con telo retrattile o con elementi di protezione mobili o regolabili*. Proprio la copertura della pergola bioclimatica rappresenta un elemento fondamentale: se è fissa (anziché avere elementi di protezione mobili o regolabili) o se il telo (impermeabile o meno) non è retrattile, non si è più dinanzi ad un’ipotesi di attività edilizia libera ma ad un manufatto richiedente un titolo edilizio.

Sul punto è opportuno ricordare che la giurisprudenza del passato aveva escluso dall’alveo dell’attività edilizia libera, con conseguente necessità del titolo edilizio:

  • una “pergotenda bioclimatica orientabile”, con copertura “in materiale metallico – lamelle orientabili apribili con comando meccanico”, assimilabile ad una tettoia*;
  • una “struttura metallica (pergola bioclimatica) alta circa mt. 2,60 poggia su un massetto di calpestio ed è delimitata su tre lati da muri preesistenti, mentre quella libera deve essere aperta su almeno tre lati”*;
  • una pergola bioclimatica a lamelle orientabili di 58 mq, ritenuta assimilabile ad una tettoia e non ad una mera pergotenda*;
  • “una struttura in materiale plastico rigido e di robusta consistenza”, “di ragguardevoli dimensioni (53,91 mq)”, “dotata di copertura non retrattile, stabile, permanente e di materiale rigido”, qualificata dall’interessato quale pergola bioclimatica*.

Alla luce della novità legislativa, l’orientamento dovrà essere parzialmente rivisto (vedremo in quale misura), visto che gli elementi orientabili sono ontologicamente correlati alla pergola bioclimatica.
Ovviamente, anche in questo caso valgono i limiti previsti nella versione originaria del decreto, ossia:

  • la non creazione di uno spazio stabilmente chiuso,
  • la non variazione di volumi e di superfici,
  • la presenza di caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente,
  • la necessità di armonizzazione alle preesistenti linee architettoniche.

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Note

  1. [1]

    Art. 6, comma 1, lett. b-bis, del DPR n. 380/2001:
    1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
    […]
    b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
    […]

  2. [2]

    Secondo le definizioni uniformi approvate nell’Intesa del 20 ottobre 2016 fra Governo, Regioni e Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo, il balcone è un “elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni” (n. 35).

  3. [3]

    Secondo le richiamate definizioni uniformi di cui alla nota 1, la loggia è un “elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni” (n. 37).

  4. [4]

    TAR Lazio, Roma, sent. 12 ottobre 2023, n. 15129.

  5. [5]

    Secondo le richiamate definizioni uniformi di cui alla nota 1, il porticato è un “elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio” (n. 39).

  6. [6]

    Ricordiamo che la giurisprudenza ha affermato che, “perché possa parlarsi di pergotenda, anche cd. bioclimatica, è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico, ma a condizione che: – l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; – la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa; – gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale” (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472; sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2206; sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4177; sez. VI, 25 dicembre 2017, n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016. n. 1619).
    In altri termini, per aversi una “pergotenda” e non già una “tettoia”, è necessario che l’eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, così da escludere la realizzazione di nuovo volume (su tale punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393; Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2021 n. 840)”:
    Consiglio di Stato, sez. II, sent. 15 novembre 2023, n. 9808.

  7. [7]

    TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 6 marzo 2023, n. 112.

  8. [8]

    TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 14 marzo 2023, n. 1666.

  9. [9]

    TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 18 novembre 2022, n. 1562.

  10. [10]

    TAR Veneto, sez. II, sent. 11 gennaio 2022, n. 79.

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