Salva-Casa: addio alla doppia conformità per le variazioni essenziali

La possibilità di sanatoria senza doppia conformità è applicabile agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006

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Il Decreto Salva Casa prosegue il suo iter di conversione e tra le modifiche al testo approvate c’è quella che introduce l’eliminazione dell’obbligo della doppia conformità sia per le parziali difformità sia per le variazioni essenziali.

L’art.36-bis pertanto viene riformulato e i commi vengono integrati con nuove disposizioni.

Attenzione però, le nuove indicazioni non si applicano in caso di totale difformità dove restano valide le vecchie norme.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità che interessano soprattutto le variazioni essenziali che ricordiamo essere disciplinate dal TUE.

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Indice

La doppia conformità

Ricordiamo che il principio della doppia conformità prevede, affinché un’opera sia sanabile, il rispetto sia della normativa vigente alla data di presentazione della pratica edilizia in sanatoria, sia della normativa vigente nel momento in cui è avvenuto l’abuso edilizio.

Con il Salva-Casa, le parziali difformità e le variazioni essenziali sono state escluse dalla categoria di interventi che richiedono la doppia conformità per ottenere la sanatoria.

Quali sono le variazioni essenziali?

Secondo il Testo Unico dell’edilizia, le variazioni essenziali sono definite dalle Regioni e comprendono casi quali:

  • cambio della destinazione d’uso con variazione degli standard;
  • aumento significativo della cubatura o della superficie del solaio rispetto al progetto approvato;
  • modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi del progetto autorizzato o della localizzazione dell’edificio;
  • mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio consentito;
  • violazioni delle norme antisismiche, purché non di natura procedurale.

Cosa cambia per gli interventi in assenza o difformità
dall’autorizzazione paesaggistica

La versione definitiva del Decreto Salva Casa amplia ulteriormente le possibilità di sanatoria edilizia senza necessità di doppia conformità, includendo interventi effettuati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.

È al comma 4 dell’art.36-bis che si parla della procedura per sanare interventi edilizi eseguiti nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali, senza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.

Viene specificato che in caso di lavori che hanno creato o aumentato superfici utili o volumi, il dirigente deve richiedere un parere vincolante all’autorità paesaggistica, che deve esprimersi entro 180 giorni, con la soprintendenza che ha 90 giorni per esprimere il suo parere.

In caso di mancata risposta, si applica il silenzio-assenso, permettendo al dirigente di procedere autonomamente. Le disposizioni si applicano anche a interventi incompatibili con vincoli paesaggistici apposti successivamente alla loro realizzazione.

Sanatoria senza doppia conformità per gli interventi realizzati entro l’11 maggio

La possibilità di sanatoria senza doppia conformità è applicabile agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006, purché autorizzati dagli Enti locali senza accertamento della compatibilità paesaggistica.

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Testo Salva – Casa modificato – Emendamenti – Luglio 2024

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