Zona climatiche Italia: ecco la mappa

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Ogni anno, ci sono date precise da rispettare per l’accensione dei termosifoni. Queste date non sono uguali in tutta l’Italia, ma dipedono dalla zona climatica in cui ti trovi. Le regole per l’accensione sono disciplinate dalla legge 10/1991, che divide l’Italia in sei zone climatiche e stabilisce per ogni zona l’intervallo di tempo in cui si può accendere il riscaldamento, in condominio e per le case con riscaldamento autonomo.

Fascia Da [GG] A [GG] Ore giornaliere* Data inizio* Data fine* Numero comuni
A 0 600 6 1 dicembre 15 marzo 2
B 601 900 8 1 dicembre 31 marzo 157
C 901 1400 10 15 novembre 31 marzo 989
D 1401 2100 12 1 novembre 15 aprile 1611
E 2101 3000 14 15 ottobre 15 aprile 4271
F 3001 +∞ nessuna limitazione (tutto l’anno) 1071

fonte: wikipedia, a questa pagina

* art. 9, cc. 2, 4. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche e meteorologiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23.30 di ciascuna giornata nell’arco degli anni.

Scarica la labella dei gradi/giorno dei comuni italiani raggruppati per zona climatica, regione e provincia (fonte: efficienzaenergetica.acs.enea.it)

Obbligo Valvole termostatiche

In questo contesto ricordiamo l’obbligo, entro il 31 dicembre 2016, di installare sistemi di termoregolazione, come le valvole termostatiche obbligatorie.

Problema! All’ultimo, sul Dlgs 102/2014, che fissava le regole, sono state apportate modifiche, a ridosso della scadenza, con il Dlgs 141/2016, in vigore dal 26 luglio 2016.

Leggi anche:

https://ediltecnico.it/40771/contabilizzazione-calore-tempi-stretti-per-ladeguamento-nuova-normativa/

Se il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sono effettuati tramite impianto centralizzato, è obbligatorio entro il 31 dicembre 2016 installare un contatore di fornitura dove si trova scambiatore di calore di collegamento alla rete o nel punto di fornitura dell’edificio.

Obbligo valvole termostatiche e contabilizzazione del calore

Entro il 31 dicembre 2017, sempre per i riscaldamenti centralizzati, deve essere installato un sotto-contatore per ogni unità immobiliare, per misurare il consumo. non è possibile farlo negli edifici con distribuzione “a colonna”: su una stessa colonna sono allacciati apparecchi che vanno a unità immobiliari su piani diversi.

I casi di impossibilità tecnica o di inefficienza in termini di costi, le motivazioni devono essere riportate nell’apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. In questi casi, i proprietari delle singole unità immobiliari devono installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in ogni termosifone o corpo scaldante.

Il Dlgs 141/2016 conferma il ricorso alla norma Uni 10200 per la suddivisione delle spese: la suddivisione si deve basare sui consumi effettivi.

Obbligo valvole termostatiche: consumo involontario e volontario

Il consumo stagionale effettivo è dato da consumo volontario della singola unità immobiliare e consumo involontario, cioè la perdita di sistema. Il primo potrà essere ricavato dalla lettura / registrazione dei dispositivi installati (sotto-contatore o ripartitori sui radiatori). Il secondo, in via presunta, potrà essere calcolato, tenendo conto dei rendimenti dei singoli sotto-sistemi e poi, a consuntivo, ricavato dalla differenza tra la lettura del contatore centrale e la somma delle letture dei sotto-contatori o dei sistemi di termoregolazione.

Se vuoi saperne di più sulla divisione delle spese per la termoregolazione in condominio:

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