Il Consiglio dei ministri ha approvato il 10 giugno 2024 lo schema di decreto-legge riguardante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali.
Il decreto-legge riconosce contributi ai territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, inoltre introduce disposizioni per favorire le attività urgenti necessarie per i grandi eventi internazionali, come il G7 di Brindisi e i Giochi Olimpici di Milano-Cortina.
Vediamo di seguito nel dettaglio cosa contiene il provvedimento normativo.
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I principali articoli del Decreto post-calamità
Articolo 1: contributi ai soggetti privati
L’articolo 1 prevede contributi per i soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive che hanno subito danni ai beni mobili a causa degli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Articolo 2: ricostruzione e contributi
Nell’ambito della ricostruzione nelle regioni colpite dalle alluvioni, l’articolo 2 stabilisce che, per gli edifici non ricostruibili, i contributi possano coprire fino al 100% delle spese per l’acquisto di aree edificabili alternative o immobili disponibili per uso residenziale o produttivo nello stesso comune.
Articolo 3: procedura per i contributi
L’articolo 3 modifica la procedura di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, consentendo al Commissario straordinario di avvalersi di enti pubblici e organi statali per le verifiche sugli interventi finanziati.
Articolo 4: assunzioni a tempo determinato
L’articolo 4 consente agli enti locali delle regioni colpite di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, eccetto quelle delle Forze di Polizia, per assunzioni a tempo determinato.
Articolo 5: potere del Commissario straordinario
L’articolo 5 conferisce al Commissario straordinario il potere di individuare ulteriori soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione, senza oneri per la finanza pubblica.
Articolo 6: infrastrutture ferroviarie
L’articolo 6 include le infrastrutture ferroviarie nei piani speciali, permettendo al Commissario straordinario di sottoscrivere una convenzione con la società RFI s.p.a., informando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Articolo 7: interpretazione autentica
L’articolo 7 fornisce un’interpretazione autentica per risolvere dubbi applicativi riguardanti l’assegnazione delle risorse ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS.
Articolo 8: estensione dei contributi
L’articolo 8 estende la copertura dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche per gli eventi calamitosi verificatisi nel 2022-2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e “per i quali non siano già stati previsti finanziamenti con norma primaria”.
Articolo 9: assunzioni per l’Agenzia Italia Meteo
L’articolo 9 autorizza l’Agenzia Italia Meteo a ricorrere all’assunzione di personale attraverso procedure concorsuali e attingendo a graduatorie esistenti.
Articolo 10: disposizioni di spesa
L’articolo 10 prevede: la copertura degli oneri per i servizi di ordine pubblico al Summit G7 di Brindisi, l’incremento di 1.500 unità per il personale delle Forze Armate per la sicurezza del vertice, difesa aerea e marittima nell’area adriatica, implementazione dei turni di servizio dei vigili del fuoco, posticipo, non prima del 31 dicembre 2024, dell’assunzione straordinaria di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 11: fondazione “Milano Cortina 2026”
L’articolo 11 chiarisce la natura giuridica della Fondazione “Milano Cortina 2026”, stabilendo che opera in regime di diritto privato e non è soggetta a norme di diritto pubblico, confermando la sua natura imprenditoriale e concorrenziale.
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