Il lavoro straordinario si qualifica come la prestazione eccedente l’orario normale di lavoro full-time, fissato dalla legge a 40 ore settimanali, ovvero la diversa soglia eventualmente contemplata dal CCNL applicato.
A causa del disagio sofferto dal dipendente, chiamato a lavorare per un numero di ore superiore quello definito nel contratto di assunzione (o nelle intese successivamente intercorse) la contrattazione collettiva riconosce un compenso orario (da moltiplicare per le ore di straordinario) maggiorato grazie all’applicazione di percentuali diverse a seconda del tipo di prestazione, oltre ad imporre determinati obblighi all’azienda che intende ricorrere all’istituto.
Analizziamo ora in dettaglio cosa prevedono i CCNL Edilizia artigianato, industria e cooperative in materia di straordinario.
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Edilizia artigianato
Il CCNL Edilizia Artigianato del 23 luglio 2008, nel testo in vigore dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024, qualifica come lavoro supplementare o straordinario le prestazioni rese oltre gli orari di cui agli articoli 6 e 8 del contratto collettivo.
Limite annuo
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso nel rispetto di un tetto annuo pari a 250 ore.
Le percentuali
Le prestazioni qualificate come lavoro straordinario conferiscono al dipendente il diritto ad un compenso orario maggiorato con le seguenti percentuali:
Tipologia di prestazione | Percentuale di maggiorazione del compenso orario |
Lavoro straordinario | 35% |
Lavoro festivo | 45% |
Lavoro festivo straordinario | 55% |
Lavoro notturno (*) non compreso in turni regolari avvicendati | 28% |
Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati | 12% |
Lavoro notturno (*) compreso in turni regolari avvicendati | 14% |
Lavoro notturno (*) del guardiano | 8% |
Lavoro notturno (*) a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte | 16% |
Lavoro notturno (*) straordinario | 40% |
Lavoro festivo notturno | 50% |
Lavoro festivo notturno (*) straordinario | 70% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti | 8% |
(*) Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino |
Quali obblighi ha l’azienda?
Fermo restando il limite annuo di ore straordinarie, la richiesta delle prestazioni in parola, da parte del datore di lavoro, dev’essere effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo casi di necessità urgenti, indifferibili ed occasionali.
Informativa alla RSU
Le Organizzazioni territoriali artigiane sono tenute a fornire, con periodicità bimestrale, alla RSU territoriale indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Cosa cambia per gli impiegati?
Per gli impiegati opera una disciplina specifica sugli straordinari. Tuttavia, al pari degli operai:
- si qualifica come straordinaria la prestazione eccedente l’orario normale di lavoro, fissato sempre a 40 ore settimanali;
- si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Nessun impiegato tecnico o amministrativo, dispone il CCNL, può rifiutarsi “entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento” (articolo 57 Ccnl).
Lo stesso articolo 57 contempla percentuali di maggiorazione diverse rispetto a quelle degli operai, ad esempio:
- lavoro straordinario diurno, 35%;
- lavoro festivo, 45%;
- lavoro straordinario, 55%;
- lavoro notturno non compreso in turni periodici, 34%;
- lavoro notturno compreso in turni periodici, 10%;
- lavoro straordinario notturno, 47%;
- lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici), 50%;
- lavoro notturno festivo straordinario, 70%.
Edilizia industria
Il CCNL Edilizia industria del 19 aprile 2010 nel testo in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024 definisce il lavoro straordinario come l’attività eccedente l’orario di cui all’articolo 5 del Ccnl.
La disciplina del lavoro straordinario contenuta nel contratto collettivo Edilizia industria ricalca quella sopra descritta del settore artigianato, eccezion fatta per le percentuali di maggiorazione:
- lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati, 9%;
- lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati, 12%.
Cambia inoltre l’informativa bimestrale sul ricorso al lavoro straordinario (effettuato nel bimestre) che l’azienda è tenuta a fornire alla RSU.
Lavoro straordinario per gli impiegati
Le percentuali di aumento del lavoro straordinario per gli impiegati sono identiche a quelle dei dipendenti della medesima categoria cui si applica il CCNL Edilizia Artigianato.
Il lavoro straordinario per gli impiegati del settore industria è “ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge” (articolo 54 del CCNL).
Il ricorso allo straordinario, ancora il contratto collettivo, dev’essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si “deve provvedere appena possibile”.
L’azienda, alla fine di ogni mese, deve “richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito”.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all’impiegato e il pagamento “va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita”.
Edilizia cooperative
La disciplina del lavoro straordinario contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 giugno 2008 (in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024) per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini è distinta tra operai, da un lato e impiegati/quadri, dall’altro.
Con riguardo agli operai l’impianto contrattuale su maggiorazioni, obblighi del datore di lavoro e limite orario annuo è identico a quello del CCNL Edilizia Artigianato, con le eccezioni descritte per il CCNL Edilizia Industria.
Per gli impiegati la disciplina è la stessa del CCNL Edilizia Industria, eccezion fatta per la maggiorazione dell’11% riconosciuta per il lavoro notturno compreso in turni periodici.
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