Nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2016 per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per il comparto scuola, finalizzata alla sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 – “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”) e che produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Antincendi (CPI).
Tale certificazione attesta la conformità antincendio secondo i requisiti di sicurezza previsti dal d.m. del 26 Agosto 1992, contenente le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica: infatti, accanto ad una corretta gestione delle di prevenzione e di formazione del personale scolastico, è necessario conseguire la SCIA per attestare l’adeguamento dell’immobile alle misure di sicurezza, sia di carattere strutturale che impiantistico, rilasciata a nome del Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico nonostante non sia il proprietario dell’immobile.
È l’ente proprietario che, tramite un tecnico, fa redigere il progetto, lo presenta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ottiene la SCIA. La Segnalazione Certificata ha una durata di 5 anni per le scuole, oltre la quale si deve provvedere ad un rinnovo periodico. Se viene nominato un nuovo Dirigente Scolastico, allora è necessario fare il subentro, poiché la SCIA è ad personam.
Secondo l’articolo 5 del d.P.R. n. 151/2011 “Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio”, per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole […] per i quali siano in corso lavori di adeguamento […] deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività […] relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo. Se non ci sono state variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio […] è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’art. 2, comma 7 del presente regolamento.
È il d.m. 12 maggio 2016 “Piano per l’adeguamento delle scuole e dei locali adibiti a scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi” che obbliga i Dirigenti Scolastici a mettere in regola le scuole italiane di ogni ordine e grado al fine di conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi entro la fine dell’anno. Il mancato adempimento o la scadenza dei termini comporterà la chiusura della scuola.
L’attività scolastica, come tutte le altre attività lavorative, è esposta al rischio incendio. Ci sono, ovviamente, delle distinzioni da fare. Il dottor Tommaso Barone, esperto di Sicurezza sui luoghi di lavoro, Rspp ed esperto sulla normativa antincendio, nonché rappresentante legale di ICOTEA, asserisce che il D.P.R. 151/2011, con l’Allegato III, distingue 3 Categorie di scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie, in relazione al numero di occupanti di un immobile con oltre 100 persone presenti e asili nido con oltre 30 persone presenti, tra il personale e gli allievi.
La Categoria A comprende scuole a basso rischio incendio e può contenere fino a 150 persone, la Categoria B, a medio rischio incendio, può contenerne oltre 150 persone e fino a 300. Infine la Categoria C, ad alto rischio incendio, può contenere oltre 300 persone.
Le attività più liberalizzate dal d.P.R. 151/2011 sono di Categoria A, per le quali non è richiesto il parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco né attendere il parere preventivo prima dell’inizio dei lavori di adeguamento e della SCIA (al contrario di quanto accade alle Categorie B e C). Una volta ultimati i lavori, basta un’autocertificazione in cui si dichiara la conformità alla norma anche dal punto di vista dell’antincendio. I controlli saranno a campione per le Categorie A e B mentre per la Categoria C, visto che comprende attività più a rischio, sono più sistematici.
Il Corso di formazione per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione Dirigenti Scolastici di ICOTEA dà la possibilità ai professionisti di integrare le competenze necessarie per affrontare tutti gli aspetti burocratici e amministrativi nel Settore Scuola che riguardano la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Tramite il sito di ICOTEA, istituto di qualificazione professionale riconosciuto e operante da oltre 20 anni, è possibile visionare la vasta gamma di corsi professionali in diversi ambiti, sempre al passo con gli aggiornamenti normativi. Per ulteriori informazioni sul corso RSPP per Dirigenti Scolastici visita questo link o scrivi a icotea@icotea.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento