In presenza di abusi edilizi, anche realizzati in epoca remota, si può incorrere nelle azioni repressive dell’amministrazione comunale, mediante provvedimento dirigenziale che ne dispone la loro demolizione. In caso di inottemperanza alla demolizione imposta, si procede all’acquisizione gratuita dell’area sulla quale insistono i manufatti abusivi e alla demolizione di essi.
La realizzazione di interventi edilizi del tutto priva di titolo comporta una consapevole deviazione dalle regole che governano l’uso del territorio, sicché sul semplice decorso del tempo non può fondarsi alcun affidamento. Stante la natura permanente dell’illecito edilizio e l’interesse pubblico alla repressione di esso, la giurisprudenza ha chiarito che l’affidamento può configurarsi e rendere necessaria una più estesa motivazione dei provvedimenti sanzionatori solo in presenza di atti o comportamenti dell’amministrazione dai quali esso possa effettivamente e attendibilmente trarre fonte (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3182).
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L’effetto acquisitivo si ricollega automaticamente al decorso infruttuoso del termine di novanta giorni entro il quale gli abusi edilizi devono essere demolite. Tuttavia, tale effetto, ai sensi dell’art. 31 del Testo unico per l’edilizia, presuppone che l’area da acquisire sia stata individuata. Ciò deve avvenire nell’atto di avvio del procedimento di acquisizione gratuita, con assegnazione all’interessato di un termine per fare le proprie verifiche e valutazioni e per presentare eventuali osservazioni; deve infatti consentirsi all’interessato di verificare il rispetto dei limiti dimensionali dell’acquisizione gratuita fissati dal comma terzo dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in cui è stabilito che il provvedimento di acquisizione può avere per oggetto solo il bene e l’area di sedime, nonché l’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva (T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 107 del 2013).
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La disposizione di cui trattasi precisa che l’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita e su tutti tali aspetti l’interessato deve poter interloquire con l’amministrazione in sede procedimentale, contribuendo con opportune osservazioni e/o produzioni documentali all’esercizio da parte della stessa di un potere connotato da discrezionalità tecnica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 aprile 2001, n. 2918).
Per altro, è soltanto grazie all’indicazione dell’area da acquisire che il privato può effettuare consapevolmente la scelta tra demolire il manufatto abusivo, sostenendone i costi ma conservando la proprietà dell’area, oppure abbandonare definitivamente il fabbricato e l’area di sedime (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 3 febbraio 2010, n. 435).
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