L’ ascensore esterno è diventato un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche. Molti complessi edilizi esistenti sono privi di ascensore e spesso la soluzione tecnica è quella di realizzarlo appunto all’esterno, poiché l’aggiunta di tale manufatto non può essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni.
In un caso in cui il comune ha assentito la realizzazione di ascensore con sporti di uscita sulla facciata di un immobile condominiale elevato per cinque piani fuori terra, senza altre possibilità di installare l’ascensore al servizio dei suoi abitanti, è stato impugnato per violazione delle distanze tra il bene in progetto e l’abitazione del ricorrente, nonché per l’esistenza del diritto di veduta.
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Secondo il ricorrente, la norma di cui al decreto 1444/1968 sarebbe violata in quanto non intercorrerebbe il necessario distacco tra la parete finestrata dell’immobile di proprietà dell’interessato e la cabina dell’ascensore che è prevista in vetro con poggioli installati ai diversi piani, così da permettere il transito degli utenti verso gli appartamenti posti ai vari livelli.
La violazione denunciata deriverebbe dalla misurazione operata dal tecnico officiato dal ricorrente, che tuttavia ha considerato le distanze esistenti tra i due fabbricati tracciando una linea in diagonale, e con ciò violando le regole che la giurisprudenza ha istituito al riguardo (Corte di Cassazione 25.6.1993, n. 7048, T.A.R. Sardegna, 14.5.2014, n. 335) che ritiene invece illegittimo l’apprezzamento dei distacchi tra gli edifici avvalendosi del criterio radiale. Ne consegue che non avendo i due immobili una diretta frontistanza la misura indicata è erronea.
Il ricorrente lamenta inoltre che la cabina dell’ascensore sarà posta a meno di tre metri dal muro confinario esistente tra le due proprietà, bene su cui è tra l’altro edificato un parapetto che consente la vista sul condominio, sì che la nuova edificazione si porrebbe in violazione degli artt. 873 e 907 cod. civ.
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La giurisprudenza ha negato la natura di costruzione all’ ascensore esterno di un caseggiato, in quanto l’aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni. (Consiglio di Stato, n. 6253 del 2012).
La Corte di Cassazione è giunta all’esito di una riflessione che ha portato a delineare la nozione di volume tecnico come quell’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima. Si tratta di quegli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all’interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore.
Inoltre la giurisprudenza (Corte di Cassazione 7.4.2015, n. 6927) nega la possibilità di configurare l’esistenza del diritto di veduta quando il suo esercizio sia previsto dalla sommità di un muro che costituisce elemento divisorio tra due o più fondi.
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