Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 relativo alle disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Tra le altre, il decreto introduce disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi con l’istituzione della patente a crediti obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.
Si tratta di una misura introdotta al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e verrà inserita all’interno del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – TUSL.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il nuovo articolo 27 del TUSL, riportato nel decreto PNRR, che andrà a sostituire l’attuale articolo.
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Indice
Patente crediti cantiere: i requisiti per ottenerla
La nuova misura è destinata ad imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
I requisiti richiesti per ottenere la patente a crediti sono:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Con la conversione è stata introdotta la possibilità di autocertificare i requisiti.
Crediti inziali e decurtazione
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e agli autonomi, in possesso dei requisiti, di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Nel decreto PNRR vengono elencati i casi in cui avviene la decurtazione dei crediti correlata alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI | |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento: | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |
Come recuperare i crediti decurtati
I crediti decurtati possono essere reintegrati da parte del soggetto destinatario di uno dei provvedimenti sopra riportati, solo dopo aver frequentato un corso che consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di recupero crediti, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Come viene rilasciata la patente crediti cantiere
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali verranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente crediti cantiere.
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