Il 23 gennaio 2024 con apposito atto notarile è stato costituito da Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le sigle sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile – FNAPE.
Voluto dalle Parti sociali citate, comparativamente più rappresentative delle Organizzazioni imprenditoriali e dei Sindacati dei lavoratori dipendenti del comparto edile, il Fondo ha l’obiettivo di assicurare il riconoscimento di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, grazie alla sua iscrizione presso le Casse Edili.
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Indice
Il Fondo e il ruolo delle Casse Edili
Il FNAPE, finanziato grazie ai contributi versati dalle imprese per il tramite delle singole Casse edili, è istituito presso la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Quest’ultima, in particolare, gestisce le procedure operative per la corretta erogazione della prestazione agli operai edili.
Il Fondo opera quindi in stretta collaborazione con le Casse Edili che:
- alimentano la Banca Dati APE per quanto riguarda i requisiti alle prestazioni;
- corrispondono ai lavoratori, a determinate scadenze, la prestazione attraverso il finanziamento riconosciuto dallo stesso Fondo Nazionale.
Fatta questa utile premessa, analizziamo ora in dettaglio quali sono gli obiettivi, i soggetti beneficiari e le novità riguardanti il FNAPE.
Statuto e governance
Come sottolineato da Fillea Cgil con una news pubblicata sul proprio sito, grazie alla costituzione del FNAPE, lo stesso fondo è “ora dotato di un proprio statuto e una propria struttura di governance” e si affianca così “ai già consolidati enti paritetici del settore che garantiscono” ad esempio “assistenza sanitaria, previdenza complementare, formazione e sicurezza degli addetti”.
Rotazione della Presidenza
Come risulta dal Verbale di accordo del 21 settembre 2023, Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le sigle sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno stabilito di adottare, con “riferimento al sistema di governance dell’Ente FNAPE, un sistema di rotazione della Presidenza, sulla base dell’accordo delle Associazioni datoriali”.
Trasferimento delle risorse
Le Parti stipulanti l’accordo dello scorso 21 settembre hanno altresì deciso, a far dalla costituzione del FNAPE che tutte le somme “giacenti nei conti dedicati della CNCE, siano trasferite all’Ente FNAPE, che pertanto subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici ancora in atto”.
Inoltre, dal 1° ottobre 2023 vengono accantonata dalla CNCE, a titolo di Fondo di riserva dell’Ente FNAPE, risorse pari a 30 milioni di euro. Tali risorse, come si legge nel documento in parola, saranno “trasferite dalla CNCE all’Ente FNAPE all’atto della sua costituzione”.
Distacco di personale
Al fine di garantire il buon funzionamento del FNAPE il Verbale di accordo del 21 settembre 2023 dispone che la CNCE “cui compete la verifica della regolarità delle contribuzioni versate attraverso le Casse Edili / Edilcasse, all’atto della costituzione dell’Ente FNAPE, distaccherà il personale necessario per la gestione del Fondo. A tal fine sarà siglata apposita convenzione tra la CNCE e l’Ente FNAPE stesso”.
Che ruolo ha il Fondo FNAPE?
Il Fondo FNAPE ha il compito di fornire alle Casse Edili le risorse necessarie per la liquidazione, ogni anno, della Anzianità Professionale Edile (APE).
Prestazione, quest’ultima, che ha la funzione di compensare l’assenza nei Contratti collettivi dell’edilizia degli scatti di anzianità, altrimenti contemplati dagli accordi applicati in altri settori produttivi.
Liquidazione dell’APE
L’APE è riconosciuta in occasione del 1° maggio con riguardo alle ore denunciate e versate dai datori di lavoro nel biennio edile precedente. Ad esempio, il 1° maggio 2023 il requisito per aver diritto all’APE è stato determinato in funzione delle ore totalizzate da ottobre 2020 a settembre 2022.
Da notare che hanno diritto alla prestazione i soli operai che hanno maturato 2.100 ore nel biennio edile precedente.
Le ore da considerare nel conteggio sono quelle a titolo di:
- lavoro ordinario;
- malattia;
- infortunio o malattia professionale;
- astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
- congedo parentale;
- 104 ore di congedo matrimoniale su richiesta;
- 88 ore per ogni mese intero di servizio di leva, su richiesta.
Allo scopo di procedere alla liquidazione dell’APE ogni Cassa Edile riceve dal FNAPE, entro il 30 aprile di ciascun anno:
- i dati relativi ai nominativi dei lavoratori beneficiari;
- l’importo della prestazione per i suddetti lavoratori;
- il nominativo della Cassa Edile che erogherà la prestazione, ovvero la Cassa Edile di provenienza, intendendosi per tale quella della circoscrizione dove insiste la sede legale / amministrativa o unità locale dell’impresa, nonché il cantiere presso cui il lavoratore è assunto.
Per la verifica delle ore accreditate per ciascun lavoratore, le Casse Edili hanno la possibilità di consultare il server FNAPE tramite apposita procedura di abilitazione.
Ricezione delle denunce
Le verifiche del Fondo Nazionale in merito alle ore totalizzate dagli operai, utili per la maturazione del diritto all’Anzianità Professionale Edile, vengono effettuate sulla base dei flussi telematici (contenenti copia delle denunce mensili dei datori di lavoro) che le Casse Edili inviano al server FNAPE.
Sempre le Casse inviano al Fondo il dato relativo all’avvenuto pagamento dei contributi relativi a ciascuna denuncia.
Ricezione dei contributi
I contributi versati alle Casse Edili dai datori di lavoro a copertura dell’Anzianità Professionale Edile, confluiscono al FNAPE.
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