Delega di funzioni e bilanciamento delle responsabilità tra committente e coordinatore per l’esecuzione dei lavori: un tema rilevante in materia di sicurezza sul lavoro. Mediante la sentenza n. 16/2016 depositata lo scorso 5 gennaio, la quarta sezione penale della Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla posizione di garanzia gravante sul committente con riferimento a questo specifico aspetto.
La suprema Corte ha rammentato che a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996, nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente ha cominciato ad essere derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.
Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un’applicazione automatica, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”.
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La Cassazione ha inoltre sottolineato che la nomina di un coordinatore per l’esecuzione alloca doveri prevenzionistici tanto sulla figura del committente che su quella del coordinatore per la esecuzione. I giudici hanno richiamato la previsione contenuta nell’art. 6 del d.lgs. n. 494/1996 (la norma vigente al tempo del fatto oggetto di pronuncia), attualmente riproposta mediante l’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l’esecuzione. Nello specifico alla lettera a) dell’art. 93 si può leggere che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell’opera verifica l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento. Ciò implica che il committente è tenuto a svolgere un’attività di vigilanza sull’adempimento da parte del coordinatore della verifica che l’impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
Ciò, ha concluso la Cassazione, rende palese l’infondatezza del rilievo difensivo per il quale la “delega di funzioni” rilasciata dal committente al coordinatore per l’esecuzione dei lavori esonera il primo dall’obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il secondo è tenuto. Quello di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l’esecuzione. Non vi è luogo quindi ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l’area di rischio governata dal committente è pertanto definita in passato dall’art. 6 citato ed oggi dall’articolo 93, comma 2, d.lgs. n. 81/2008.
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