La maggior parte degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata alle norme vigenti all’epoca di realizzazione del fabbricato oggetto di richiesta di modifica, accertamento di conformità per la sanatoria, ovvero di condono edilizio. Ma nel caso di abusi edilizi, cioè nel caso di opere abusive per le quali non esistono documenti, o di fabbricati molto vecchi, chi deve dare prova dell’epoca di realizzazione?
L’epoca di costruzione di un fabbricato edilizio viene desunta dai titoli edilizi rilasciati ai privati e, comunque, presenti negli archivi comunali. Il problema maggiore emerge nei casi di opere realizzate abusivamente per le quali non esistono autorizzazioni edilizie, oppure nei vecchi fabbricati e, soprattutto in quelli agricoli, che in passato non erano soggetti alla previa acquisizione di licenza edilizia.
Com’è possibile in questi casi stabilire l’epoca di realizzazione dei manufatti? Può essere considerata prova la data presente nelle fatture rilasciate dall’impresa esecutrice dei lavori o di fornitura dei materiali, a condizione che risulti anche, in modo inequivocabile, che sia riferita proprio a quel cantiere. Un altro modo di acquisizione può derivare dalla cartografia generale (planimetrie catastali, rilevamenti aerofotogrammetrici, cartografia di piano regolatore generale, etc.), la cui presenza di edifici dimostra la loro esistenza alla data di rilevazione della cartografia. Un ulteriore modo è quello della testimonianza dei confinanti, a acquisire mediante verbale di accertamento da parte di un ufficiale giudiziario.
Ma a chi spetta l’onere della prova dell’epoca di realizzazione? L’orientamento giurisprudenziale in ordine all’effettivo momento di realizzazione degli interventi, stabilisce che ricade sul privato l’onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere edilizie. Ciò, in quanto soltanto l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto. In difetto di tali prove resta pertanto integro il potere dell’amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria (Consiglio di Stato, sezione IV, 29 maggio 2014, n. 2782).
Per quanto riguarda, poi, la gamma degli strumenti probatori ammissibili ai fini della prova del momento di realizzazione dell’abuso, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le dichiarazioni sostitutive di notorietà non siano utilizzabili nel processo amministrativo e che non rivestano alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione – ovvero, le deduzioni con cui la stessa amministrazione rileva l’inattendibilità di quanto rappresentato dal richiedente (Consiglio di Stato, sezione IV, 29 maggio 2014, n. 2782).
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