Da domani, 1° luglio, tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire, devono essere equipaggiati di un punto di accesso per l’ infrastrutturazione digitale degli edifici.
Infrastrutturazione digitale degli edifici significa impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica.
L’obbligo deriva dall’articolo 135-bis “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”, introdotto dall’articolo 6-ter, comma 2, della legge 11 novembre 2014, n. 164. Il provvedimento prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Il medesimo obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, anche in caso di opere di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio s’intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
Gli edifici equipaggiati in conformità a tali prescrizioni di infrastrutturazione digitale possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga“.
Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), di cui al regolamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Nell’immagine: Jean Nouvel, stazione di Bologna
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