In Emilia-Romagna il mutamento di destinazione d’uso è urbanisticamente rilevante, richiede il rilascio del permesso di costruire (anche oneroso) ed è consentito solo verso usi considerati ammissibili dal piano e a condizione che sussistano le dotazioni territoriali e pertinenziali richieste.
È questa in sintesi la conclusione della circolare 11 marzo 2015 dell’Emilia-Romagna diffusa per chiarire gli effetti della disciplina regionale sul mutamento di destinazione d’uso degli immobili, dopo le novità portate dal Decreto Sblocca Italia (DL 133 del 2014 convertito in legge n. 164 del 2014), che ha introdotto nel Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380 del 2001) l’art. 23-bis.
La normativa statale sul mutamento di destinazione d’uso, modificata dallo Sblocca Italia, porta con sé quattro novità:
1. L’indicazione a livello statale di categorie funzionali delle destinazioni d’uso, caratterizzate da un diverso carico urbanistico (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva, direzionale, commerciale e rurale).
2. L’affermazione del principio che salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante solo ogni modifica dell’uso in essere dell’unità immobiliare che comporti il passaggio a un uso facente parte di una diversa categoria funzionale.
3. La precisazione che il passaggio da un uso ad un altro è sempre ammesso, qualora entrambi siano ascrivibili alla stessa categoria funzionale, fatta salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali.
4. La statuizione di un criterio classificatorio per il quale la destinazione d’uso da attribuire ad un fabbricato o una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
In pratica, chiarisce la circolare, gli effetti sulla operatività nel mutamento di destinazione d’uso non cambiano in Emilia-Romagna, in quanto nella regione è in vigore una specifica norma di disciplina.
In pratica, la disciplina vigente sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna (legge regionale n. 15 del 2013, consulta in proposito la tabella di sintesi dei contenuti della legge) stabilisce che il mutamento di destinazione d’uso degli immobili:
1. Se è attuato senza opere, è soggetto a CIL asseverata, qualora non comporti un aumento del carico urbanistico; a SCIA se comporta un incremento delle dotazioni territoriali previste.
2. Se è connesso a opere edilizie è soggetto al titolo edilizio richiesto per le opere.
Ricordiamo che per avere un quadro chiaro e completo di tutte le novità intervenute in ambito edilizio, urbanistico e ambientale, sono disponibili delle pratiche guide operative realizzate dall’arch. Mario Di Nicola (consulta la presentazione delle guide sullo store online Maggioli Editore)
A questo link è possibile scaricare il testo in PDF della circolare 11 marzo 2015 n. 151451.
Infine, la circolare si sofferma sul cambio di destinazione d’uso commerciale: il passaggio da una tipologia all’altra di un esercizio commerciale in essere, specifica la circolare, è ammesso solo se espressamente previsto dal Piano e se possono essere reperiti i relativi standard.
Pertanto, in estrema sintesi le scelte compiute dagli organi preposti nell’ambito degli strumenti di pianificazione vigente di livello provinciale e comunale, per quanto attiene sia alle tipologie commerciali sia al settore merceologico dell’attività, continuano a trovare applicazione e i passaggi da l’uno all’altra di dette tipologie di esercizi commerciali, così come i nuovi insediamenti, sono autorizzabili solo se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
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