La comunicazione inizio lavori è stata inserita nel testo unico per l’edilizia per la realizzazione di piccole opere di edilizia, cd. Libera e, come tale, non viene considerata neppure titolo abilitativo, benché con essa si possono realizzare molteplici interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Da un primo esame delle norme che regolano la comunicazione inizio lavori, si evidenziano i differenti regimi giuridici che la distinguono, in base:
– agli interventi che si possono realizzare;
– alle procedure per la comunicazione inizio lavori;
– alle figure coinvolte;
– alle differenti responsabilità;
– alle sanzioni applicabili;
– al contributo di costruzione.
Infatti, sulla base di tali elementi, si distinguono tre diversi regimi giuridici:
- Opere soggette a semplice comunicazione (di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”);
- Opere soggette a comunicazione inizio lavori da parte dell’interessato (di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”);
- Opere soggette a comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato con elaborato progettuale (di cui all’articolo 6, comma 2, lett. a) ed e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”).
Sommariamente, le opere che rientrano nei citati regimi giuridici e che quindi richiedono la comunicazione inizio lavori si possono suddividere nel modo seguente:
Primo Regime giuridico:
– manutenzione ordinaria;
– eliminazione barriere architettoniche;
– opere temporanee di ricerca nel sottosuolo;
– movimenti terra;
– serre mobili stagionali;
– depositi di gas di petrolio liquefatto.
Secondo Regime giuridico:
– opere temporanee, per un periodo massimo di 90 giorni;
– opere di finiture spazi esterni, intercapedini interrate, vasche di raccolta acque, locali tombati;
– pannelli solari, fotovoltaici, a servizio di edifici, al di fuori delle zone A del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
– aree ludiche senza fini di lucro;
– elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Terzo Regime giuridico:
– manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne che non riguardino parti strutturali dell’edificio;
– modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche di destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
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