La disciplina della gestione e smaltimento rifiuti inerenti alle apparecchiature elettroniche si modifica grazie ai cambiamenti introdotti da uno degli importanti provvedimenti “omnibus” emanati durante l’estate. Con particolari ripercussioni sui principi di libera iniziativa economica e libera concorrenza.
La legge di conversione del Decreto Legge 91/2014 (la Legge n. 116/2014, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, in vigore dallo scorso agosto) contiene infatti al suo interno anche alcune novità di rilievo sul funzionamento dei sistemi collettivi relativi ai RAEE (i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Nel testo viene chiarito in maniera cristallina che i produttori di apparecchiature elettroniche hanno il diritto di aderire o uscire dai sistemi collettivi senza particolari limitazioni, in ossequio al fondamentale principio comunitario di libera concorrenza.
La cornice di libertà è tuttavia circoscritta da alcune disposizioni vincolanti che vanno senza dubbio analizzate. E proprio a partire da tali vincoli emergono perplessità da parte degli addetti ai lavori sull’importante tematica.
1. In primo luogo nella legge si stabilisce che i sistemi collettivi sono tenuti a dimostrare di avere una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire. Tale capacità dovrà essere dimostrata prima dell’avvio dell’attività per quanto riguarda i sistemi nuovi, oppure entro il 19 ottobre prossimo per quanto concerne i sistemi che già esistono. Qualora il Comitato di vigilanza e controllo dovesse valutare non sufficiente la capacità finanziaria del sistema, potrebbero anche essere poste limitazioni alla operatività degli stessi sistemi.
2. Viene inoltre posizionata l’obbligatorietà, affinché un sistema collettivo possa operare, di rappresentare almeno una quota del 3% delle apparecchiature elettroniche immesse nel mercato l’anno solare precedente. Il passaggio al di sotto di questa soglia non implica lo stop all’attività: questa potrà proseguire fino al 31 dicembre dello stesso anno e successivamente sarà il Comitato di vigilanza a valutare la situazione (con possibilità di inibizione della prosecuzione dell’attività).
3. Per conferire maggiore trasparenza alle procedure in materia di gestione RAEE la legge di conversione ha introdotto altre modifiche come ad esempio l’obbligo di stipula in forma scritta dei contratti di gestione dei RAEE e la obbligatorietà per i sistemi collettivi di dotarsi di organi di controllo e di essere in regola con gli oneri fiscali e contributivi.
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