L’Ecobonus al 65% e gli incentivi emessi a livello locale presso le varie articolazioni territoriali italiane possono essere cumulati al fine di consentire al cittadino un maggiore risparmio nelle operazioni di riqualificazione energetica della propria abitazione. È quello che risulta dall’aggiornamento della Faq 35 effettuato dall’ENEA nel suo elenco di domande più rilevanti in materia di Ecobonus 2014 e detrazioni fiscali.
Le detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica sono pertanto compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni. È evidente che, al fine della legittima compatibilità, bisogna provvedere alla verifica che tali incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali nazionali: inoltre, è in tal caso possibile usufruire di essi solo per la parte di spesa eccedente gli incentivi di provenienza locale.
A questa conclusione si perviene leggendo, in combinato disposto, il decreto legislativo 28/2011 ed il decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2012: dal 3 gennaio 2013 esiste pertanto la compatibilità tra le due tipologie di incentivi. Mentre invece non sussiste il requisito della cumulabilità con altre agevolazioni fiscali previste da ulteriori disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi né con contributi comunitari eventualmente previsti.
Ricordiamo che è possibile usufruire degli incentivi fiscali consistenti nella detrazione 65% sulla dichiarazione dei redditi fino alla data del 31 dicembre 2014. Rimane comunque spazio nel dibattito nazionale per la possibilità di ampliare il periodo di validità dell’Ecobonus in una prospettiva di stabilizzazione dello stesso (rendendo strutturale la detrazione nell’ordinamento per i prossimi anni).
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