Permesso di costruire: i tendoni sono opere precarie? Ecco la risposta

Continua ad approfondirsi e ad assumere ulteriore rilievo il concetto di opera edilizia precaria nell’ordinamento italiano. La giurisprudenza costituzionale ed amministrativa si è infatti parzialmente solidificata in un orientamento ben preciso che va a toccare la disciplina di un cospicuo numero di differenti tipologie di strutture ed opere edilizie.

Il punto focale della questione pone le sue basi sul fatto che le opere definite come precarie non necessitano del permesso di costruire, rientrando a pieno titolo nei confini disciplinari dell’attività edilizia libera: la linea di discrimine che passa pertanto tra la necessità di rilascio del titolo abilitativo per costruire e la non necessità di ottenere il medesimo assume notevole rilevanza per professionisti e comuni cittadini alle prese con tali opere.

La Corte costituzionale, tramite un paio di sentenze (capofila è la n. 278 del 2010), ha tracciato alcuni parametri che definiscono la nozione di precarietà di un manufatto edilizio: tale concetto infatti assume una accezione per così dire “oggettiva” (legata alle “tipologie di materiali utilizzati durante l’intervento”) ed un’altra definita “funzionale” (“caratterizzata – afferma la Consulta – dalla temporaneità dell’intervento”).

Per comprendere appieno i requisiti che definiscono con precisione la nozione di opere precarie leggi l’articolo Opere edilizie precarie: tre cose essenziali da sapere.

In questo senso assume rilievo una recente sentenza del TAR Lombardia (Sez. Brescia, 4 giugno 2014, n.600) la quale non inserisce nel novero delle opere precarie un tendone caratterizzato da una tensostruttura in montanti di metallo: questo manufatto necessita del permesso di costruire (collocandosi pertanto tra gli interventi di nuova costruzione) poiché, nel caso di specie, viene utilizzato come ambiente di lavoro oppure come deposito non diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Ad approfondire il tema può giungere qui in soccorso un’altra sentenza, questa volta del supremo tribunale amministrativo italiano, il Consiglio di Stato (3 giugno 2014, n.2842), nella quale si affermava che le opere aventi carattere stagionale, qualora siano orientate alla soddisfazione di interessi permanenti nel tempo, devono essere equiparate alle “nuove costruzioni” necessitando di conseguenza di permesso di costruire. Per approfondire il contenuto della sentenza in merito ai requisiti del carattere di stagionalità leggi l’articolo Opere edilizie stagionali: il permesso di costruire è indispensabile.

Insomma, il requisito dell’utilizzo ricorrente nel corso del tempo fa assurgere la tensostruttura a manufatto non precario, disattivando in pratica il requisito oggettivo sopracitato relativo alla tipologia di materiali (e all’esiguo peso della struttura).

Redazione Tecnica

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