La realizzazione di parcheggi comporta la corresponsione del contributo di costruzione, di cui all’articolo 16 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire” del decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380, fatti salvi i casi previsti dal successivo articolo 17 “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione”.
La richiesta di sanatoria per un manufatto adibito a garage, realizzato in muratura su due lati, di superficie di mt 4,20 x 3,70, con altezza interna di mt. 2,75, dotato di copertura in lamiera grecata con sovrastante massetto per la configurazione delle pendenze, poggiante su travi di ferro zincato è stata respinta dall’autorità burocratica.
Per tale opera, quindi, è stato emesso un atto di ingiunzione per la demolizione delle opere abusive, basato sul fatto che si tratterebbe di un locale fuori terra non conforme alle prescrizioni dettate dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (cd. legge Tognoli).
Il ricorrente deduce che l’opera in argomento sarebbe conforme alle prescrizioni di cui al citato articolo 9 comma 1 della citata legge n. 122 del 1989, perché, anche se non completamente interrata, risulterebbe realizzata al di sotto del piano di campagna preesistente in considerazione della conformazione a gradoni del terreno e, pertanto, non avrebbe comportato la realizzazione artificiale di un dislivello dell’originario piano di campagna.
La VI sezione del Tribunale Amministrativo della Regione Campania, Sede di Napoli, con la Sentenza 2 aprile 2014, n. 1904 ha ritenuto che la realizzazione di parcheggi per singole unità immobiliari è gratuita solo se costruiti nel sottosuolo per l’intera altezza.
Un diffuso orientamento giurisprudenziale rileva che l’articolo 9, della legge 24 marzo 1989 n. 122 consente la realizzazione di parcheggi gratuita da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari solo se realizzati nel sottosuolo per l’intera altezza, ovvero al piano terra dello stesso fabbricato ove sono situate le unità immobiliari di cui il parcheggio costituisce pertinenza.
La predetta norma, ponendosi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, è di stretta interpretazione e di rigorosa applicazione.
La deroga per la realizzazione di parcheggi e autorimesse prevista dall’articolo 9, legge 24 marzo 1989 n. 122, opera solo ed esclusivamente nel caso in cui i detti garage (oltre ad essere formalmente vincolati a pertinenza di singole unità immobiliari) siano totalmente realizzati al di sotto dell’originario piano naturale di campagna, senza alcuna tolleranza di sorta, mentre la realizzazione di autorimesse e parcheggi, non totalmente al di sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra (Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8260).
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