Torniamo su un argomento molto dibattuto e che riscuote sempre interesse tra i nostri lettori: l’applicazione dell’IVA agevolata in edilizia con l’aliquota ridotta del 10%.
Nei giorni passati abbiamo ripreso il tema, fornendo un aggiornamento al 2014 con l’aiuto di Giorgio Confente, professore presso l’Università Bocconi di Milano nel Master di diritto tributario e autore dell’apprezzatissima nuova edizione del volume L’IVA in Edilizia, pubblicata per i tipi Maggioli.
In questo post definiremo meglio i cosiddetti piccoli interventi edilizi, che rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria e che godono di un regime IVA agevolato al 10% grazie al venire meno della distinzione tra piccoli e grandi interventi (legge 488/1999) e alla stabilizzazione dell’IVA agevolata in edilizia per tutti gli interventi, purché realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Ma allora quali sono i piccoli interventi edilizi che possono usufruire dell’IVA agevolata in edilizia al 10%?
Possiamo definire piccoli lavori quelli che rientrano nella classificazione della manutenzione ordinaria definita in maniera rigorosa dalla lettera a) dell’articolo 3 del DPR 380/2001, il Testo Unico Edilizia. In maniera sintetica, possiamo definire i lavori di manutenzione ordinaria tutti quegli interventi che sono mirati al mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici e che si qualificano essenzialmente come riparazione dell’esistente.
E allora ecco un elenco non esaustivo ma significativo di tali opere che, se eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa fruiscono dell’aliquota al 10% nel regime dell’IVA agevolata in edilizia:
1. tinteggiatura delle pareti (sul tema della tinteggiatura delle pareti leggi anche dell’applicazione del Bonus ristrutturazioni alle tinteggiature interne ed esterne)
2. sostituzione dei sanitari del bagno (WC, lavabi, vasche, ecc.)
3. riparazione o sostituzione di parti degli impianti tecnologici di un immobile (impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico)
4. impermeabilizzazione delle coperture
5. riparazione di intonaci e rivestimenti danneggiati
A questo elenco si possono aggiungere anche le attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento (sia condominiali che autonomi), come ha specificato recentemente l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15/2013 (in proposito leggi anche il post pubblicato a marzo 2013 sull’argomento).
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