Come noto, in Italia vige il divieto di costruire sulle aree boschive distrutte da un incendio. Secondo l’art. 10, l. n. 353/2000, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco “non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni”, con l’obbligo di richiamare tale vincolo in tutti gli eventuali atti di compravendita di aree e/o immobili situati nelle predette zone stipulati nel quindicennio, a pena di nullità.
La ratio, abbastanza comprensibile e totalmente condivisibile, di un simile divieto è quello di (provare a) scoraggiare la distruzione incendiaria dolosa di zone verdi per scopi di speculazione edilizia, addirittura impedendo che gli strumenti urbanistici ne modifichino la destinazione d’uso (anche se la norma fa salva una previsione modificatrice adottata dall’amministrazione in data anteriore all’evento incendiario).
Infatti, lo stesso articolo, in un altro passaggio, vieta “per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive”.
Per applicare queste previsioni normative, occorre avere ben chiaro quale sia il bene tutelato dalla legge.
A tal proposito, è utile rifarsi ai chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione Penale, III, n. 32807/2013, secondo cui la nozione di “bosco” da considerare ai presenti fini “deve intendersi in senso normativo e non naturalistico”, in modo da ampliarne il significato il più possibile. Ed è così che i giudici consentono di ritenere coperti dal vincolo “anche la macchia mediterranea, qualora comprenda alberi di medio fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo (macchia alta)”, fino ad arrivare, in un’accezione “ancor più estensiva” e “omnicomprensiva”, a qualificare come bosco “ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea” (purché aventi determinate caratteristiche dimensionali).
In sostanza, secondo i giudici non può rilevare, ai riferiti fini vincolistici, la presenza o meno di alberi d’alto fusto – tipici, certamente, dei boschi in senso naturalistico – attesa l’importanza e la delicatezza delle esigenze normative riferite.
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