Il venditore di un’area da edificare può impugnare il mancato rilascio del permesso di costruire?
La risposta è negativa, come ricordato recentemente dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. n. 4827 del 30 settembre 2013.
Il permesso di costruire viene rilasciato “al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla” (art. 11 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR n. 380/2001). Il riferimento operato dalla citata disposizione al “titolo” è comunemente riferito alla titolarità di un diritto reale di godimento, o, secondo un indirizzo più aperto, anche a chi ha la materiale disponibilità del suolo in base ad un diritto personale (come ad esempio il promissario acquirente dell’immobile, purché avesse a ciò consentito il proprietario: Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485).
Pertanto, è solo un legame qualificato con l’area da sfruttare a fini edificatori che fonda l’interesse legittimo ad ottenere il necessario titolo amministrativo ampliativo.
Il soggetto venditore di un lotto di terreno può impugnare per adesione e non direttamente il diniego del rilascio del permesso di costruire relativo al lotto medesimo: solo i compratori hanno titolo per detta impugnazione.
Gli obblighi discendenti in capo all’alienante del terreno non sono idonei a fondare alcuna relazione qualificata con il medesimo.
L’esposizione dello stesso alle possibili impugnative contrattuali dell’acquirente non gli consentono certamente di chiedere in luogo di questi i necessari titoli edilizi, trattandosi di un’ingerenza nella proprietà altrui non consentita da alcuna norma di legge, e tanto meno di reagire davanti all’autorità giurisdizionale contro i relativi dinieghi.
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