L’autorizzazione paesaggistica viene richiesta quando si vogliono realizzare opere in aree sottoposte alla tutela paesaggistica. La competenza è delle Regioni, che spesso delegano ai Comuni, che però possono rilasciare l’Autorizzazione solo se hanno ricevuto parere favorevole dalla Sovrintendenza. Il rilascio, oggi, parrebbe più veloce: il DL 63/2013 ha ridotto da 90 a 45 i giorni entro i quali la Soprintendenza deve esprimere il proprio parere dopo aver ricevuto la documentazione, se vuole evitare che sia il Comune a provvedere alla domanda.
L’Autorizzazione paesaggistica ha oggi tempi più lunghi.
In caso necessiti di una proroga, se i lavori previsti nel progetto non vengono conclusi entro i cinque anni di validità stabiliti dal Codice dei beni Culturali (art. 146), dal 9 ottobre scorso (DL 91/2013) l’Autorizzazione paesaggistica vale un anno in più, se rilasciata dopo il 21 agosto 2013.
Se rilasciata prima di tale data, i tempi si allungano ancora: la validità è sempre di cinque anni, ma la proroga di tre.
Il 21 agosto 2013 è il giorno in cui è entrato in vigore la legge di conversione del DL 69/2013.
Il cambiamento è stato introdotto dal Decreto Valore Cultura: i lavori devono iniziare entro cinque anni di validità e devono concludersi al massimo un anno dopo la scadenza del quinquennio. Quindi, al massimo in sei anni. Se questi tempi scadono, bisogna ripartire e richiedere il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica.
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