Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194, la legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare) che è entrata in vigore dal 21 agosto 2013 e contiene alcuni interventi anche in materia edilizia che interessano anche le attività della Direzione Lavori.
1. Anticipazione nei lavori pubblici
L’art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare) stabilisce che per le gare bandite dopo il 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge) e fino al 31 dicembre 2014, per i lavori pubblici, sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di versare all’esecutore un’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale.
Nella tabella seguente ecco cosa comporta per la Direzione Lavori:
Prescrizione | Norma | Attività Direzione Lavori |
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Per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal d.lgs. 163/2006 s.m.i. affidati a seguito di gare bandite dal 21 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 è prevista un’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale da versare all’esecutore | art. 26-ter, comma 1 l. 98/2013in deroga al divieto posto dall’art. 140, comma 1 del d.P.R. 207/2010 | – verifica l’avvenuto versamento dell’anticipazione- recupera progressivamente l’anticipazione nei s.a.l.- controllo polizze a garanzia |
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori | art. 26-ter l. 98/2013art. 124, comma 1 del d.P.R. 207/2013la nuova norma agisce in deroga al divieto sancito dall’art. 140, comma 1 del d.P.R. 207/2010 | – verifica esistenza e conformità della polizza- controllo rispondenza cronoprogramma- trasmissione verifiche al responsabile del procedimento |
L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante | art. 26-ter l. 98/2013art. 124, comma 2 del d.P.R. 207/2013 | – riduzione dell’importo della garanzia fideiussoria- recupero progressivo dell’anticipazione nei s.a.l. predisposti |
L’anticipazione viene erogata all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante al pagamento degli interessi – art. 1282 c.c. |
art. 26-ter l. 98/2013art. 140, comma 2 del d.P.R. 207/2013art. 1282 codice civile | – verifica tempistica di erogazione dell’anticipazione all’esecutore- segnalazione eventuale ritardo al responsabile del procedimento |
Il mancato rispetto dei tempi contrattuali determina la decadenza dall’anticipazione sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipazione | art. 26-ter l. 98/2013art. 140, comma 3 del d.P.R. 207/2013 | – controllo esecuzione lavori-cronoprogramma- richiesta restituzione e calcolo interessi in caso di ritardo sul cronoprogramma (con responsabile del procedimento) |
2. Modifiche relative al DURC
L’art. 31 della legge 9 agosto 2013, n. 98 ha introdotto una serie di integrazioni che modificano l’acquisizione e la gestione del DURC sia negli appalti di lavori pubblici che privati con la finalità di ridurre le incombenze attualmente poste a carico degli esecutori dei lavori.
Nella tabella seguente ecco cosa comporta per la Direzione Lavori:
Prescrizione | Norma | Attività Direzione Lavori |
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Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori | art. 31, comma 1 e 4, legge 98/201modifica il terzo periodo dell’art. 118, comma 3 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.il DURC viene acquisito d’ufficio per:
– verifica requisiti di gara – aggiudicazione contratto – stipula contratto – pagamento s.a.l. – certificato di collaudo-pagamento saldo finale |
– verifica acquisizione DURC da parte del responsabile del procedimento- segnalazione di eventuali inadempienze contributive- riferimento al DURC nel s.a.l. e certificato di pagamento |
Inadempienza contributiva (risultante dal DURC) di uno o più soggetti impegnati nell’esecuzione dell’opera – la stazione appaltante versa direttamente l’importo dovuto agli enti preposti detraendolo dal certificato di pagamento | art. 31, comma 3 legge n. 98/2013 | – verifica entità contributi non versati- detrae importi dovuti agli enti- fornisce i dati al responsabile del procedimento |
Non sussiste l’obbligo della richiesta di DURC in caso di lavori privati di edilizia eseguiti in economia dal proprietario dell’immobile (senza ricorso a imprese) | art. 31, comma 1-bis legge 98/2013 | l’eventuale d.l. non segnala la necessità di DURC |
La validità del DURC per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è di 120 giorni dalla data di rilascio | art. 31, coma 5, legge n. 98/2013 | verifica della validità prima dell’emissione dei s.a.l. |
3. Integrazioni al d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
L’art. 30 della legge 9 agosto 2013, n. 98 introduce alcune modificazioni del d.P.R. 380/2001 che, per quanto riguarda la direzione dei lavori, si limitano ad alcuni aspetti sulle distanze tra i fabbricati e in tema di demolizione e ricostruzione o varianti con modifica della sagoma e proroga dei termini di inizio e fine lavori ed agibilità parziale.
Nella tabella seguente ecco cosa comporta per la Direzione Lavori:
Prescrizione | Norma | Attività Direzione Lavori |
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Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti disposizioni in deroga ai limiti previsti dal d.M. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e, nell’ambito della revisione di strumenti urbanistici, fissare spazi da destinare a funzioni residenziali e accessorie | art. 30, comma 1 e 4, l. 98/201le nuove disposizioni diventano l’art. 2-bis del d.P.R. 380/2001 | verifica di conformità delle opere da eseguire (prima della realizzazione delle opere) con le nuove disposizioni emanate dalle regioni |
Non rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili non vincolati (d.lgs. 42/2004) le modifiche della sagoma o ripristino degli edifici crollati o demoliti (purché coerenti con la precedente preesistenza) | art. 31, comma 3 l. n. 98/2013questo intervento sull’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001 comporta che nel caso di modifiche della sagoma non sarà più necessario richiedere il permesso di costruire o la DIA ma sarà sufficiente la SCIA | verifica coerenza del progetto con la nuova normativa |
Sono prorogati di due anni (salvo diverse disposizioni regionali) e previa comunicazione dell’interessato, i termini di inizio e fine lavori per titoli abilitativi rilasciati prima del 21 agosto 2013 (entrata in vigore della legge 98/2013) | art. 30, comma 3, legge 98/2013la modifica interviene sull’art. 15 del d.P.R. 380/2001 | necessaria la richiesta dell’interessato per la proroga di due anni |
Documentazione sostitutiva per agibilità costituita da:- dichiarazione d.l.- collaudo statico- certificato sismico- dichiarazione agibilità
– autocertificaz. salubrità, igiene – accatastamento – certificazione impianti e risparmio energetico |
art. 30, coma 4, lett. h), l. n. 98/2013nuovo comma 5-bis dell’art. 25 del d.P.R. 380/2001 | dichiarazione del d.l. per conformità dell’opera al progetto e sua agibilità (con allegato i documenti richiesti) |
L’agibilità parziale può essere richiesta:– singoli edificio parti autonome con strutture connesse, impianti comuni e opere urbanizzazione primaria collaudate;- per singole unità con strutture connesse collaudate, impianti comuni certificati e opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali | art. 30, coma 4, lett. g), l. n. 98/2013nuovo comma 4-bis dell’art. 24 del d.P.R. 380/2001 | dichiarazione del d.l. per conformità dell’opera al progetto e sua agibilità (con allegati i documenti richiesti) |
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