Sul ruolo dei tecnici che in Toscana devono rilasciare il nuovo Attestato di Prestazione Energetica, per le procedure di esecuzione immobiliare nei tribunali, prevale un allarmante “Fai Da Te”, causato dalla mancanza di indicazioni certe
Per ora – dichiara il presidente Pagani dei Periti Esperti della Toscana – si assiste a iniziative estemporanee, come dimostra la lettera inviata del giudice delle esecuzioni del Tribunale di Firenze agli Albi dei Geometri, Ingeneri e degli Architetti e ai Consulenti che lavorano per l’ufficio esecuzioni”.
Ma cosa si dice, in sostanza, in questa lettera? In pratica vengono invitati i professionisti a far pervenire entro il 30 agosto la loro disponibilità e di essere in possesso dei requisiti di legge per redigere l’attestato di prestazione energetica al fine di creare un nuovo elenco di consulenti ad hoc.
“È necessario chiarire al più presto anche in Toscana, le posizioni dei professionisti e le loro attività come consulenti tecnici del Tribunale dopo l’entrata in vigore della norma che prevede l’attestato di prestazione energetica per ogni immobile”.
Ricordiamo che a seguito della recente conversione in legge del Decreto sugli Ecobonus, viene introdotta la nullità dei contratti di compravendita, di donazione o di locazione in caso di mancata produzione dell’APE (Attestato di prestazione energetica).
“Per quanto ci riguarda”, continua Pagani, “non si capisce poi come saranno fatte le verifiche e chi deve rilasciare le certificazioni di prestazione energetica sugli immobili che andranno all’asta, considerati anche i tempi lunghissimi di questi procedimenti”.
“L’iscrizione per la certificazione energetica e l’attività di CTU per le esecuzioni immobiliari sono assolutamente indipendenti l’una dall’altra – precisa su questo punto Giovanni Ceccatelli vice presidente dell’Associazione Periti Esperti – e in pratica la non iscrizione all’una non comporta l’esclusione dall’altra. Anche per la quantificazione economica indicata dal Tribunale in misura fissa a certificato – conclude – non è concordata con gli ordini ne tiene conto delle variabili a seconda del caso e le caratteristiche dell’immobile”.
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