Spese di vitto e alloggio dei professionisti non più da riaddebitare in fattura, dichiarazione di successione da presentare solo se l’attivo supera i 75.000 euro (prima 25.822,84 euro) per coniuge e parenti in linea retta, studi di settore più semplici.
Sono queste alcune delle novità più rilevanti per i professionisti contenuti nel pacchetto delle semplificazioni fiscali che ieri sono state presentate a Roma in una conferenza stampa congiunta MEF e Agenzia delle Entrate.
Semplificazioni in arrivo anche per lo Spesometro e per le comunicazioni sui contratti di leasing e noleggio, che viaggeranno in un unico modello, così come le operazioni black list.
Questi interventi, tutti di “taglio” amministrativo, si aggiungono alle misure contenute nel DDL semplificazioni come, ad esempio, i già citati nuovi importi aggiornati per presentare la dichiarazione di successione o l’eliminazione del “riaddebito” in fattura delle spese di vitto e alloggio dei professionisti (leggi anche DDL Semplificazioni: Professionisti, deducibili le spese di trasferta).
Vediamo nel dettaglio alcune delle novità che più da vicino riguardano i professionisti tecnici (consulta la pagina con le novità sulle semplificazioni fiscali sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Niente riaddebito in fattura delle spese per vitto e alloggio al committente
Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono.
I professionisti, pertanto, non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Si allarga la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e si alleggerisce la documentazione per chi deve consegnarla al Fisco.
Sale infatti a 75.000 euro, infatti, il valore “soglia” dell’attivo ereditario devoluto al coniuge o ai parenti in linea retta (prima fissato a 50 milioni di vecchie lire) per poter essere esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
Inoltre, per chi la presenta diventa più facile allegare la documentazione: non occorre più accompagnare necessariamente la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti, ma sono sufficienti le copie non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Le semplificazioni previste per gli Studi di Settore
Per il 2012 non c’è l’obbligo di presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti per chi ha residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) che dichiarano la presenza delle seguenti cause di esclusione: cessazione dell’attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Anche le imprese in liquidazione coatta o fallimento non sono tenute a presentare, a partire dal periodo d’imposta 2012, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore
Inoltre, sempre a partire dall’annualità 2012, l’invito rivolto al contribuente a presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti viene inserito direttamente nella ricevuta telematica che attesta la trasmissione di Unico 2013.
Semplificazioni per le comunicazioni dello Spesometro e per i contratti di leasing
Gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio potranno comunicare i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il modello in uso per lo “Spesometro”.
Anche lo Spesometro è interessato da alcune misure di semplificazione, che troveranno applicazione a partire dalle comunicazioni relative all’anno 2012.
L’intervento riguarda le operazioni interessate, i dati da comunicare, le modalità e la tempistica di invio. Un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate specificherà, con riferimento alle operazioni per cui è previsto l’obbligo di fattura, che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa: le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo; l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’imposta relativa all’anno di riferimento.
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