Come ben sanno tutti i professionisti che operano nella direzione lavori, durante la fase realizzativa di un progetto si può verificare la necessità di ricorrere a delle modifiche rispetto alla situazione di partenza: sia in aggiunta che in diminuzione rispetto all’opera originaria.
E sono proprio le variazioni dei lavori e la perizia di variante i protagonisti del nuovo appuntamento con il nostro Dossier Speciale Direzione Lavori, realizzato in collaborazione con l’arch. Marco Agliata, autore della recente edizione, riveduta e aggiornata de La Guida Essenziale alla Direzione Lavori .
Entriamo dunque nel dettaglio della tematica.
L’articolo 132 del d.lgs. 163/2006 e l’articolo 161 del d.P.R. 207/2010 regolano i termini entro i quali può essere esercitato lo ius variandi da parte dell’unico soggetto autorizzato che è, negli appalti pubblici, la stazione appaltante.
Le ragioni per cui è possibile ed è consentito effettuare delle varianti sono sostanzialmente legate a cause o motivi imprevisti o mutate esigenze rispetto alla stesura del progetto (articolo 132, comma 1 del d.lgs. 163/2006).
Direzione lavori: i tre tipi di varianti possibili
Sulla base dei presupposti appena sopra ricordati è possibile definire tre tipologie sostanziali di attività:
1. variazioni dei lavori (non sono considerate varianti) entro il 10% per lavori di recupero e ristrutturazione ed entro il 5% per gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportano aumento dell’importo contrattuale (sono disposte dal direttore dei lavori e approvate dal RUP);
2. varianti in aumento (o diminuzione) entro il 5% dell’importo contrattuale e con copertura all’interno della somma stanziata per l’esecuzione dell’opera – tale aumento va calcolato al netto del 50% dei ribassi conseguiti – (sono approvate dal RUP);
3. nei casi di sopraggiunte modifiche normative, nuove esigenze, eventi imprevisti (vedi art. 132, comma 1 d.lgs. 163/2006), la stazione appaltante può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto e con aumento di spesa solo per i nuovi lavori con un limite al 50% dell’importo dell’appalto e a condizione che si tratti di lavori strettamente complementari (approvate dalla stazione appaltante).
Nei casi indicati ai punti 2) e 3) si dovrà procedere alla redazione di una perizia suppletiva di variante in quanto si tratta di modifiche o integrazioni al progetto che comportano, comunque, un aumento di spesa.
Presupposto necessario perché si possa addivenire all’introduzione della perizia di variante e suppletiva è che si sia verificato il “bisogno” di introdurre delle variazioni non previste nel contratto principale d’appalto.
Nel caso la perizia di variante sia relativa a modifiche contenute entro un quinto dell’importo dell’appalto originario si dovrà predisporre, oltre i vari elaborati, anche un atto di sottomissione, oltre tale limite si dovrà redigere un atto aggiuntivo al contratto principale.
Per le varianti che eccedano il quinto dell’importo contrattuale e che siano determinate da errori progettuali (art. 132, comma 1, lettera e) del d.lgs. 163/2006), secondo quanto stabilito dall’’articolo 161, comma 13 del d.P.R. 207/2010, il responsabile del procedimento dovrà attivare la procedura (prevista allo stesso comma indicato) per accertare le intenzioni dell’esecutore in merito alla prosecuzione dei lavori.
Come già indicato e confermato dal quadro normativo e dalla ricorrente giurisprudenza in materia, il limite del 50% dell’importo del contratto d’appalto risulta essere la soglia oltre la quale non è più possibile introdurre varianti in aumento al progetto e ferma restando la condizione irrinunciabile che tali varianti (entro il 50%) siano “complementari“ ai lavori previsti nel contratto principale d’appalto.
Ai fini della determinazione del quinto (art. 161, comma 14 d.P.R. 207/2010), si ricorda che l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario (aumentato dell’importo degli atti di sottomissione, atti aggiuntivi per varianti già intervenute) oltre all’ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articolo 239, 240, 240-bis del d.lgs. 163/2006 – disposizione che non si applica nel caso di variante determinata da errori progettuali (art. 132, comma 1, lettera e) del d.lgs. 163/2006).
Come emerge da queste note sintetiche è evidente che, all’interno della direzione lavori, le varianti costituiscano un ambito di una certa complessità che rende indispensabile procedere in modo puntuale nell’espletamento dei vari passaggi che interessano attività quali:
– il riconoscimento della tipologia di variazione dei lavori o variante in corso d’opera sulla quale si sta intervenendo;
– l’attivazione delle procedure appropriate e la predisposizione dei documenti richiesti per il relativo completamento;
– il corretto relazionamento, anche con atti formali, con le altre figure coinvolte oltre al direttore dei lavori (responsabile del procedimento, stazione appaltante e esecutore dei lavori);
– la predisposizione del progetto di variante e dei relativi atti contabili (nuovi prezzi);
– il successivo monitoraggio dell’esecuzione delle opere (da parte del direttore dei lavori) e la conseguente contabilizzazione.
In questo senso i riferimenti normativi indicati e la copiosa giurisprudenza in materia possono costituire il necessario e consolidato punto di riferimento per affrontare con consapevolezza tutti i passaggi e gli eventuali problemi che dovessero sorgere nell’ambito della direzione lavori.
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