Manca poco più di 2 mesi al ritorno al 36% dell’aliquota per le spese legate a interventi di ristrutturazione edilizia. Come ricordato in diversi post precedenti, è possibile usufruire della detrazione al 36% sulle spese effettuate fino al 25 giugno 2012 e con valore massimo di 48 mila euro, e al 50% per gli importi pagati tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013 con valore massimo di 96 mila euro (consulta la Guida sulla Detrazione 50%).
Tra gli interventi che possono usufruire del bonus fiscale è possibile inserire anche le spese per l’acquisto di abitazioni situate in immobili ristrutturati e ceduti da imprese di costruzioni. La novità è contenuta nelle istruzioni relative al modello 730 e all’Unico Persone Fisiche 2013 (relativo al periodo di imposta 2012) (leggi anche “Detrazioni 36% e 50%, ecco come compilare il modello 730“).
Ricordiamo che l’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 prevede come permanente la detrazione al 36% per questo tipo di spesa, a condizione che il rogito venga stipulato entro 6 mesi dalla fine dei lavori. Il bonus è destinato all’acquirente o assegnatario dell’immobile ristrutturato, ed è pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’abitazione risultante dall’atto di vendita o di assegnazione, entro, sempre l’importo massimo di 48 mila euro.
Successivamente l’articolo 11 del d.l. n. 83/2012, riprendendo l’art. 16-bis del d.P.R. 917/1986, include tali spese tra quelle che possono usufruire della detrazione “rialzata” al 50%. Anche in questo caso il bonus vale per un importo del 25% del prezzo di acquisto, ma entro il valore massimo di 96 mila euro.
Nel caso in cui non si riesca a stipulare il rogito entro il 30 giugno 2013, gli acconti versati potranno comunque godere della detrazione al 50% ma solo se i lavori saranno ultimati entro tale data e il rogito venga eseguito entro il 31 dicembre 2013.
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