Le polizze Rc professionali diventeranno obbligatorie tra quattro mesi, precisamente a partire dal 13 agosto: circa 2 milioni di iscritti agli Albi e agli Ordini professionali dovranno firmare una polizza di responsabilità civile (Rc) che risarcisce i danni a terzi per errori commessi nello svolgimento dell’attività.
Molte le difficoltà a trovare una copertura. L’obbligo è unilaterale, cioè non riguarda le compagnie (leggi anche Assicurazione RC Professionale, ancora 5 mesi di tempo ma è caos). Quest’aspetto, contestato da alcune categorie professionali, è stato confermato dal legislatore per non derogare ai principi normativi sulla libertà d’iniziativa economica.
E quando si parla di “obbligo” il Movimento 5 Stelle si mobilita: in questo caso ha chiesto l’abolizione dell’obbligo dell’assicurazione RC professionale. Leggi Assicurazione RC Professionisti, M5S propone di abolirne l’obbligo.
Circa la metà degli operatori è già assicurata, ma il bacino di potenziali clienti è ancora molto ampio (pare siano disponibili da 800 mila a un milione di nuovi contratti). Il mercato potenziale è ancora più ampio: la sensibilità verso la copertura sta crescendo anche presso 3,5 milioni di operatori impiegati in duecento professioni non regolamentate, che non hanno l’obbligo d’iscrizione a un Ordine. Hanno le stesse esigenze di copertura anche se l’obbligo non scatterà per loro.
Francesco Paparella, presidente dell’Aiba, l’Associazione italiana dei broker assicurativi ha dichiarato: “Non tutte le professioni soggette all’obbligo trovano soluzioni assicurative”. E il problema si complica ulteriormente per le professioni non regolamentate: “In alternativa alla polizza individuale il professionista può spesso scegliere di aderire a una convenzione stipulata con i rispettivi Ordini, a livello nazionale o locale”.
Da questo punto di vista il quadro è molto differenziato. “Alcuni hanno scelto di offrire coperture essenziali, e quindi mirare al maggior numero possibile di adesioni con la possibilità d’integrare individualmente la garanzia. Altri hanno scelto soluzioni più complete. È importante che ciascun sottoscrittore verifichi l’adeguatezza della soluzione rispetto alle sue caratteristiche professionali. Non è semplice valutare senza l’aiuto di un esperto l’adeguatezza di una polizza: gli elementi sono molteplici, e non tutti d’immediata comprensione”.
Questa la situazione allo stato attuale. Ma come si stanno preparando le assicurazioni all’appuntamento estivo? La Redazione di Leggi Oggi ne ha discusso con Sonia Lazzini, formatore, consulente e pubblicista in materia di assicurazioni e fideiussioni negli appalti, che su questo argomento ha scritto un libro, “I nuovi bisogni assicurativi nelle attività tecniche” di Maggioli editore.
“Non è una novità – sostiene Sonia Lazzini – il carattere extracontrattuale (quasi sociale) e solidale con l’appaltatore della responsabilità di progettisti e direttori dei lavori per ‘rovina e difetti di cose immobili’ entro i dieci anni dal compimento dell’opera; la novità stà nel fatto che qualunque terzo può richiedere il risarcimento del danno. Ora, siccome in applicazione appunto dell’art 1669 cc, la responsabilità è presunta rispetto alla norma del neminem laedere di cui all’art 2043 cc, sicuramente la norma verrà maggiormente invocata rispetto al passato; specialmente negli appalti privati e potrei azzardare una maggior facilità nel ricevere il risarcimento del danno ingiusto”.
Professionisti tecnici: idoneità della polizza
Per quanto riguarda i professionisti tecnici la polizza deve essere idonea, vale a dire deve essere adatta a coprire i rischi che un professionista tecnico corre. Prosegue a tal proposito Sonia Lazzini: “i professionisti tecnici, rispetto per esempio a un avvocato, un commercialista o un notaio, corrono il rischio di danneggiare beni o ledere all’integrità fisica delle persone (c.d. danni materiali) e non solo di far perdere del denaro (c.d. perdite patrimoniali) ai clienti o anche ai terzi, pertanto l’idonea polizza deve prevedere la copertura di entrambi questi rischi, ma non solo nel caso il professionista lavori con la pubblica amministrazione, molto utile potrebbe essere anche un’assicurazione che preveda il danno erariale, da sentenza della Corte dei Conti”.
Così come sono impostati né gli obblighi assicurativi negli appalti pubblici né quelli del prossimo agosto posson far dormire sonni tranquilli al libero professionista tecnico. Alla domanda su quale dovrebbe essere la corretta impostazione, anche al fine di risparmiare sui premi, di un oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile terzi per la pubblica amministrazione intesa come apparato, Soni Lazzini risponde: “Molti dei capitolati pubblicati su internet, sia quelli che ricoprono la rct (Responsabilità civile terzi) sia quella che ricoprono la lesione di interessi legittimi (quindi davanti al Tar) non sono aggiornati alle novità presenti nel codice del processo amministrativo. Lo sforzo che potrebbe/dovrebbe fare l’assicuratore è quello di proporre, in un unico contratto, una copertura globale;in questo modo si potrebbero evitare, doppie/triple coperture di uno stesso rischio, forse anche in un’ottica di contenimento dei costi”.
Le ultime due domande, che riportiamo integralmente, riguardano le criticità delle coperture obbligatorie, relativamente alla stazione appalatante e ai progettisti suoi dipendenti, e i dipendenti pubblici tecnici.
Quali sono i limiti delle coperture obbligatorie di progettisti e verificatori dipendenti della stazione appaltante?
Guardi, sono un disastro! Sia sotto il profilo del rischio assicurato che dei massimali! Per non parlare del condizionamento che le c.d. polizze tipo (Dm 123/2004, ancorchè non obbligatorio) hanno infilitto alle stazione appaltanti. A mio modesto avviso, stante anche la giurisprudenza della Corte dei Conti, andrebbe rivisto tutto il sistema, speriamo nel nuovo governo.
Ritiene opportuno e/o necessiario che un dipendente pubblico tecnico comunque si assicuri per conto proprio?
Assolutamente si! Valga per tutti la circostanza che, pur essendo la responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti di tipo personale, il suo carattere risarcitorio (accanto a quello meramente sanzionatorio), permette la sua assicurabilità. Come è noto, sia per giurisprudenza che per legge, il pagamento di questo tipo di polizza deve essere a totale carico della singola persona. Ritengo che, anche in questo caso, come per i liberi professionisti, il fatto di essere tranquilli, anche psicologicamente, attraverso la sottoscrizione di una polizza di questo tipo, non abbia prezzo!
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