Marcatura CE, da luglio è in vigore il Regolamento EU 305/11: tutte le novità

Dal 1° luglio 2013 andrà definitivamente in pensione la vecchia Direttiva Europea 89/106 sulla Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Di seguito, in maniera schematica, le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento EU 305/11 che prenderà il posto della Direttiva:
– i “requisiti essenziali” non sono più riferiti alle opere ma ai prodotti;
– per le opere si parla di “requisiti di base”;
– per le opere viene aggiunto il requisito di “uso sostenibile delle risorse naturali” che diventerà cogente negli Stati Membri solo se questi lo renderanno obbligatorio per legge. Definizione del requisito: “Le opere da costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere da costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere da costruzione; c) l’uso, nelle opere da costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili”;
– tra le specifiche tecniche cui i prodotti devono essere conformi: viene inserita la “Valutazione Europea”, viene eliminato il Benestare Tecnico Europeo;

– la Dichiarazione di Conformità viene sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP);
– la DoP deve essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico;
– la DoP deve contenere info su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (artt.31 e 33 del regolamento);
– deroghe alla redazione della DoP: esemplare unico, prodotto fabbricato in cantiere, prodotto fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale;

– nei casi in cui non deve esserci DoP il prodotto non deve essere Marcato CE;
– vengono modificati i contenuti minimi dell’etichettatura CE;
– vengono istituiti i TAB (organismi di valutazione tecnica) a livello nazionale;
– viene istituita la “organizzazione dei TAB” a livello europeo;
– l’organizzazione dei TAB è quello che rappresenta oggi l’EOTA;
– l’organizzazione dei TAB deve preparare i “documenti di valutazione europei” (ex) Etag; ove non esistano norme armonizzate il produttore deve far riferimento a questi “documenti” per ottenere da parte di un TAB la “valutazione tecnica europea” (ex benestare tecnico europeo);

– i vecchi Sistemi di Attestazione della Conformità sono sostituiti dai “Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione”;
– tali nuovi sistemi sono 5 (1+, 1, 2+, 3, 4);
– lo stato degli obblighi del produttore e di un eventuale Organismo Notificato è quello riportato nella tabella seguente:

Marcatura CE, da luglio è in vigore il Regolamento EU 305/11: tutte le novità Tabella
Marcatura CE, obblighi del produttore e di un eventuale Organismo Notificato

 

Marco Torricelli

Sono un ingegnere che lavora per una grande impresa di costruzioni. Subito dopo la laurea mi sono avvicinato ai Sistemi di Gestione per la Qualità nel campo della carpenteria metallica. Oggi mi occupo di Controllo Tecnico delle Costruzioni dal punto di vista normativo e contratt…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento