Da alcuni giorni si parla del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Si tratta dell’ultimo decreto che, regolamentando i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi, va a completare il quadro della normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici, di cui si era in attesa ormai da alcuni anni.
Chi può effettuare la certificazione energetica degli edifici? Secondo l’art.2 sono riconosciuti come soggetti certificatori: i tecnici abilitati; gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, le cui attività siano esplicate con uno o più tecnici abilitati; gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica connessa, accreditati presso Accredia, l’organismo nazionale di accreditamento o un suo equivalente europeo, sempre le cui attività siano esplicate con uno o più tecnici abilitati; le società di servizi energetici (ESCO), che operino anche’esse attraverso uno o più tecnici abilitati.
Quali tecnici sono abilitati alla certificazione energetica? A disciplinare i requisiti sono, in particolare, i comma 3 e 4 dell’art.2. Il tecnico abilitato può operare sia in veste di dipendente di enti o organismi pubblici o di ESCO pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, sia come prefessionista libero o associato e deve rispondere almeno ad uno dei seguenti requisiti:
Essere iscritto ai relativi albi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze attribuite al suo stesso esercizio dalla legislazione vigente. La legge specifica che, il tecnico, qualora non avesse tutte le competenze, egli opera nell’ambito delle proprie compenteze e in collaborazione con un altro tecnico abilitato al fine di coprire le competenze mancanti. Ma non è sufficiente, il tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
– laurea magistrale di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), in Ingegneria Chimica (LM-22), in Ingegneria Civile (LM-23), in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24), in Ingegneria della Sicurezza (LM-26), in Ingegneria Elettrica (LM-28), in Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30), in Ingegneria Gestionale (LM-31), in Ingegneria Meccanica (LM-33), in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (LM-53), in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) e in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71) o laurea specialistica di cui al D.M. 04/08/2000 in Architettura e Ingegneria Edile (4/S), in Ingegneria Chimica (27/S), in Ingegneria Civile (28/S), in Ingegneria Elettrica (31/S), in Ingegneria Energetica e Nucleare (33/S), in Ingegneria Gestionale (34/S), in Ingegneria Meccanica (36/S), in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (38/S), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (31/S), in Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali (74/S) e in Scienze e Tecnologie Agrarie (77/S);
– laurea, cosidetta triennale, di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), in Ingegneria Industriale (L9), in Scienze dell’Architettura (L17), in Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L23) e Scienze Agrarie e Forestali (L25), o laurea, cosidetta triennale, di cui al d.m. 4 agosto 2000 in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile (4), in Ingegneria Civile e Ambientale (8), in Ingegneria Industriale (10), in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (20);
– perito industriale: diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione “energia” o indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione “elettrotecnica”, oppure diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica o termotecnica;
– geometra: diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio oppure diploma di geometra.
C’è da sottolineare che per i laureati nelle classi di laurea in ingegneria suindicate ed iscritti all’ordine non esistono limiti di competenza sia che siano iscritti al settore a) civile e ambientale, sia che siano iscritti al settore b) industriale. Questo era già stato affermato dalla circolare n. 367 del 15 novembre 2010 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a proposito dei limiti di competenza nella certificazione energetica degli ingegneri junior iscritti a settori suindicati in base alle disposizioni di legge in vigore in quella data e che, come in questo decreto, indicavano tra i requisiti l’abilitazione alla progettazione di edifici e impianti (d.lgs. 115/2008). A rafforzare questo concetto, applicabile anche alle disposizioni di questo nuovo e specifico decreto, è soggiunto ormai un anno fa, un parere ancor più autorevole. Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato n.686 del 09/02/2012, nella quale si afferma che il d.P.R. 328/2001 (il decreto che suddivide gli ingegneri nei settori, per intenderci) “non modifica l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione” e che “l’elencazione, compiuta all’art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni A e B dell’albo dell’Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’ambito della professione stessa come già normativamente definito” e che pertanto “le disposizioni vigenti in tema di attività riservate a ciascuna delle citate professioni, rimangono quelle previste agli artt. 51 e 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n° 2537” come richiamato dallo stesso comma 2 dell’art. 1 del d.P.R. 328/2001.
Come a dire: chi è iscritto all’ordine degli ingegneri, indipendentemente dal settore di competenza, non vede immutato il quadro delle proprie attività esercitabili e la suddivisione in settori ha il mero scopo di individuarne quelle maggiormente caratterizzanti. Ovviamente nel pieno rispetto del codice etico che impone la non accettazione di incarichi per i quali si ritiene di non avere le competenze necessarie.
Relativamente alle altre figure professionali, ad esclusione degli architetti, ci sarebbe stata esigenza di maggior chiarezza. Il legislatore non ha tenuto di dover distinguere quali figure professionali abbiano competenze congiunte nel campo della progettazione di edifici e impianti e quali non li abbiano, competenze che sono certamente contenute in quelle leggi che regolamentano le attività delle singole professioni. In passato questi tipi di limiti di competenza, in materia di certificazione energetica, sono rimasti ampiamente disattesi: la curiosità è cosa succederà da questo decreto in poi. Inoltre è opinione personale del sottoscritto, lavorando sul campo da anni, che le competenze maggiormente richieste siano quelle in merito alla progettazione (termotecnica) degli impianti, laddove relativamente alla parte dell’edificio, non è utile tanto l’analisi strutturale, che eppure può tornare utile nell’individuazione dei ponti termici, quanto l’analisi termoigrometrica degli elementi dell’involucro edilizio, analisi che i progettisti termotecnici conoscono molto bene, in quanto propedeutica alla progettazione degli impianti.
Il nuovo decreto offre tuttavia l’opportunità di “sanare” un’eventuale mancanza di competenza e apre la porta anche ad altre figure professionali. Tra queste, infatti, coloro che possono abilitarsi, sempre iscritti ai relativi ordini professionali, devono essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. Il soggetto in possesso di tali requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici se in possesso dei seguenti titoli:
– tutti i titoli sopra esposti, ove non corredati dell’abilitazione professionale in tutti i campi concernente la progettazione di edifici e impianti asserviti agli impianti stessi, affermando, di fatto, che qualcuno tra quei titoli, sopra esposti, sicuramente non ha tutte le competenze richieste;
– laurea magistrale di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Fisica (LM-17), in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (LM-20), in Ingegneria Biomedica (LM-21), in Ingegneria deel’Automazione (LM-25), in Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27), in Ingegneria Elettronica (LM-29), in Ingegneria Informatica (LM-32), in Ingegneria Navale (LM-34), in Matematica (LM-40), in Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria (LM-44), in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (LM-48), in Scienze Chimiche (LM-54), in Scienze della Natura (LM-60), in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74) in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (LM-75) e in Scienze Geofisiche (LM-79) o laurea specialistica di cui al D.M. 04/08/2000 in Fisica (20/S), in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (25/S), in Ingegneria Biomedica (26/S), in Ingegneria dell’Automazione (29/S), in Ingegneria delle Telecomunicazioni (30/S), in Ingegneria Elettronica (32/S), in Ingegneria Informatica (35/S), in Ingegneria Navale (37/S), in Matematica (45/S), in Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria (50/S), in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (54/S), in Scienze Chimiche (62/S), in Scienze della Natura (68/S), in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (82/S), in Scienze Geofisiche (85/S) e in Scienze Geologiche (86/S);
– laurea, cosidetta triennale, di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Ingegneria dell’Informazione (L-8), in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale (L-21), in Scienze e Tecnologie Chimiche (L-27), in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30), in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (L-32), in Scienze Geologiche (L-34) e in Scienze Matematiche (L-35), o laurea, cosidetta “triennale”, di cui al D.M. 04/08/2000 in Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale (7), in Ingegneria dell’Informazione (9), in Scienze della Terra (16), in Scienze e Tecnologie Chimiche (21), in Scienze e Tecnologie Fisiche (25), in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (27) e in Scienze Matematiche (32);
– diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, con indirizzo diverso da quelli citati oppure diploma di perito industriale con indirizzo diverso da quelli citati.
I tecnici abilitati (art.3), inoltre, dovranno assicurare imparzialità ed indipendenza attraverso una sottoscrizione contenuta nell’attestato di certificazione energetica nei quali si dichiara, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, l’assenza di conflitto di interessi attraverso il non coinvolgimento con il processo di progettazione e realizzazione dell’edificio nonchè rispetto ai vantaggi che può trarne il richiedente (il committente), con il quale non può esserci parentela fino al quarto grado. Tale dichiarazione, tra l’altro, era già richiesta dal d.lgs. 115/2008, il nuovo decreto aggiunge l’elemento della parentela, che tuttavia era già sottointeso.
Inoltre il decreto (art.4) afferma che l’attestato di certificazione energetica assume la validità di atto pubblico con responsabilità diretta da parte del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.
Corsi di formazione. Per quanto riguarda i corsi di formazione (comma 5, art.2) che gli aspiranti tecnici abilitati dovranno seguire per poter “sanare” l’eventuale mancanza di competenze e abilitarsi esclusivamente alla certificazione energetica degli edifici, questi dovranno essere tenuti da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali previa autorizzazione a livello nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell’Ambiente e quello delle Infrastutture e dei Trasporti. A livello regionale potranno essere le stesse regioni o province autonome ad organizzare i corsi oppure autorizzare altri soggetti in ambito regionale. Tali corsi devono rispettare dei contenuti minimi che sono riportati in allegato al decreto, ma non ci sono sostanziali novità rispetto ad altri corsi sostenuti già in alcune regioni.
Non è stato specificato se i tecnici abilitati nelle singole regioni a valle del superamento di un esame dovranno seguire ulteriori corsi per essere abilitati anche nelle altre regioni. Mentre sembrerebbe che i corsi riconosciuti a livello nazionale abbiano valenza universale sul territorio italiano. Nulla è citato, inoltre, riguardo ai tempi che passeranno da qui fino all’effettiva organizzazione dei corsi. Per questo sembra lecito ritenere che, finchè tali corsi non saranno istituiti, chi non avesse pienamente le competenze richieste rimarrà fuori dai giochi.
Che funzioni avranno le regioni? Il decreto (secondo l’art.5) si applica nelle regioni e province autonome che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica, le altre dovranno favorire un graduale avvicinamento alla legislazione nazionale. Il loro compito potrà essere, al fine di favorire l’applicazione omogenea della normativa, di adottare un proprio sistema di riconoscimento dei tecnici abilitati, promuovere iniziative di informazione e orientamento dei tecnici abilitati e degli utenti finali, promuovere attività di formazione e aggiornamento dei tecnici abilitati, monitorare l’impatto del sistema certificazione energetica in termini burocratici, di oneri e benefici per i cittadini, predisporre un sistema di accertamento sulla qualità e correttezza dei servizi di certificazione sia direttamente che attraverso accordi con organismi esterni, promuovere la conclusione di accordi volontari al fine di assicurare prezzi equi per l’accesso ai servizi di certificazione energetica. In particolare, in riferimento alla qualità dei servizi di certificazione energetica resi dai soggetti certificatori nel decreto è dedicato un articolo intero (art.6), in cui si afferma che tali controlli saranno orientati prioritariamente alle classi energetiche più efficienti e comprendono l’accertamento documentale degli attestati, la valutazione di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi e le ispezioni delle opere o dell’edificio.
Infine il decreto stabilisce che, in caso di adeguamenti impiantistici (art.7), compresa la sostituzione del generatore di calore, l’aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica potrà essere espletato anche da un tecnico abilitato dell’impresa costruttrice o installatrice, senza incorrere, quindi, in un conflitto di interessi.
Ora il pallino passa alle regioni, che dovranno regolamentare le disposizioni nazionali: dai corsi di formazione, al sistema di riconoscimento dei tecnici abilitati e ai controlli sulla qualità del servizio. Ma il passaggio non è del tutto scontato.
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