Pare proprio che il c.d. Decreto Parametri bis che dovrebbe fissare le regole per le tariffe da porre a base d’asta nelle gare di appalto inerenti i servizi di architettura e ingegneria non piaccia proprio a nessuno.
Dopo la bocciatura di fine gennaio del testo, messo a punto dal Ministero della giustizia, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici (leggi Il CSLLPP boccia il Decreto Parametri: contrasta con le Liberalizzazioni), è arrivato il “no” anche da parte dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, che ha messo nero su bianco le proprie perplessità sul Parametri bis nel parere del 6 febbraio 2013.
Secondo l’Autorità gli esempi riportati nella relazione illustrativa al Decreto Parametri bis, che tenderebbero a dimostrare come i nuovi parametri adottati il prezzo a base d’asta per i servizi di architettura e ingegneria risultino inferiori a quelli ricavabili dalle vecchie tariffe professionali, non convincono del tutto.
Anzi, gli esempi riportati, si legge nel parere dell’AVCP “non appaiono sufficienti ad escludere il superamento delle tariffe per alcuni dei possibili servizi ricadenti nell’ambito di applicazione del Decreto Parametri bis“. E il documento cita proprio i servizi relativi allo Studio di prefattibilità ambientale, allo Studio di impatto ambientale e alla Relazione di indagine geotecnica: questi, infatti, determinerebbero un corrispettivo da porre a base di gara più elevato rispetto a quello derivante dall’applicazione delle vecchie tariffe professionali.
Per questi motivi l’AVCP, concordando con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, consiglia che il responsabile del procedimento debba preliminarmente verificare che l’applicazione dei parametri non conduca a un superamento delle precedenti soglie tariffarie e, nel caso ciò avvenisse, il prezzo a base d’asta per i servizi di architettura e ingegneria debba essere ridotto “almeno al valore ricavabile dalle precedenti soglie”.
L’Autorità conclude il parere ritenendo opportuno che si debba consentire alle stazioni appaltanti , dietro giustificata motivazione, di determinare l’importo della prestazione da affidare, tenendo conto delle precedenti esperienze di affidamento di servizi di architettura e ingegneria e dell’andamento del mercato (elemento, questo, particolarmente importante nel caso di affidamenti di importo inferiore ai 100.000 euro, quando il confronto concorrenziale può essere ridotto).
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